La società in accomandita per azioni costituisce una «variante» della società per azioni e si caratterizza per la più netta separazione tra «proprietà» e «gestione» che si esprime nei seguenti «principi speciali»: a) il mandato gestorio è attribuito a tempo indeterminato ai soci accomandatari; b) il potere di nominare e revocare gli amministratori spetta all’assemblea straordinaria (e cioè ad una rappresentanza «qualificata» della «proprietà»); c) gli amministratori hanno poteri di veto tanto in ordine alle modifiche statutarie, quanto in ordine alla nomina di nuovi amministratori; d) gli amministratori/accomandatari rispondono personalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali assunte in pendenza dell’incarico. Nel contesto di una società famigliare a capo di un gruppo industriale, i peculiari poteri gestori attribuiti agli accomandatari consentono all’istanza imprenditoriale (rappresentata dagli accomandatari) di prevalere sull’istanza proprietaria (rappresentata dagli accomandanti), assicurando così continuità alla gestione professionale del gruppo sottostante nei passaggi generazionali, spesso caratterizzati da un’elevata frammentazione della base proprietaria.

Della società in accomandita per azioni (commento agli articoli 2452-2461 cod. civ.)

Eugenio Barcellona
2015-01-01

Abstract

La società in accomandita per azioni costituisce una «variante» della società per azioni e si caratterizza per la più netta separazione tra «proprietà» e «gestione» che si esprime nei seguenti «principi speciali»: a) il mandato gestorio è attribuito a tempo indeterminato ai soci accomandatari; b) il potere di nominare e revocare gli amministratori spetta all’assemblea straordinaria (e cioè ad una rappresentanza «qualificata» della «proprietà»); c) gli amministratori hanno poteri di veto tanto in ordine alle modifiche statutarie, quanto in ordine alla nomina di nuovi amministratori; d) gli amministratori/accomandatari rispondono personalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali assunte in pendenza dell’incarico. Nel contesto di una società famigliare a capo di un gruppo industriale, i peculiari poteri gestori attribuiti agli accomandatari consentono all’istanza imprenditoriale (rappresentata dagli accomandatari) di prevalere sull’istanza proprietaria (rappresentata dagli accomandanti), assicurando così continuità alla gestione professionale del gruppo sottostante nei passaggi generazionali, spesso caratterizzati da un’elevata frammentazione della base proprietaria.
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