L'analisi del passo di Gaio relativo al regime successorio dei dediticii Aeliani (Gai. 3.74-76) pone in luce il complesso rapporto tra i testi legislativi rilevanti in materia (la lex Aelia Sentia e la lex Iunia) e l'interpretazione giurisprudenziale. In particolare, Gaio segnala le lacune della lex Aelia Sentia che potrebbero portare alla astratta conseguenza, respinta dal giurista anche sul piano etico, che tali dediticii possano godere della capacità di fare testamento. L'interpretazione della maggioranza dei giuristi, cui Gaio aderisce, esclude tale possibilità, con la conseguenza che per essi si apre la successione prevista per i liberti. In base al testo della legge rimane però una disparità di trattamento sul piano successorio tra i dediticii Aeliani, che al momento della manomissione sarebbero potuti diventare cittadini Romani e quelli che, invece, per un vizio di forma o una mancanza di altro requisito, sarebbero potuti diventare Latini Iuniani. Questa disparità può comportare che possano essere favoriti schiavi liberati che, per esempio, avevano subito pene infamanti nel periodo di schiavitù. L'interpretazione giurisprudenziale non è però giunta al punto di correggere anche questa possibile disparità e ciò, probabilmente, perché la formulazione, pur lacunosa, del testo della lex Aelia Sentia costituiva un ostacolo insormontabile.

Note sul regime successorio dei dediticii Aeliani in Gai. 3.74-76.

Maria Antonietta Ligios
2018-01-01

Abstract

L'analisi del passo di Gaio relativo al regime successorio dei dediticii Aeliani (Gai. 3.74-76) pone in luce il complesso rapporto tra i testi legislativi rilevanti in materia (la lex Aelia Sentia e la lex Iunia) e l'interpretazione giurisprudenziale. In particolare, Gaio segnala le lacune della lex Aelia Sentia che potrebbero portare alla astratta conseguenza, respinta dal giurista anche sul piano etico, che tali dediticii possano godere della capacità di fare testamento. L'interpretazione della maggioranza dei giuristi, cui Gaio aderisce, esclude tale possibilità, con la conseguenza che per essi si apre la successione prevista per i liberti. In base al testo della legge rimane però una disparità di trattamento sul piano successorio tra i dediticii Aeliani, che al momento della manomissione sarebbero potuti diventare cittadini Romani e quelli che, invece, per un vizio di forma o una mancanza di altro requisito, sarebbero potuti diventare Latini Iuniani. Questa disparità può comportare che possano essere favoriti schiavi liberati che, per esempio, avevano subito pene infamanti nel periodo di schiavitù. L'interpretazione giurisprudenziale non è però giunta al punto di correggere anche questa possibile disparità e ciò, probabilmente, perché la formulazione, pur lacunosa, del testo della lex Aelia Sentia costituiva un ostacolo insormontabile.
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