L’attribuzione al produttore della responsabilità per i danni causati dal prodotto difettoso presuppone una definizione esauriente di ciò che si intende per prodotto difettoso . Eppure, nessun sistema giuridico dispone di una definizione idonea a circoscrivere la varietà del fenomeno. Il concetto di difettosità è stato reso più complesso dall’asserita eliminazione della colpa dagli elementi costitutivi della responsabilità del produttore. Così facendo, infatti, i componenti della colpa (ovvero la prevedibilità e l’evitabilità del danno) sono stati implicitamente riversati nel concetto di difettosità e da qui governano i meccanismi di distribuzione dei rischi tra le parti . La difettosità non è un dato fisico: è un concetto giuridico . Non è un concetto autonomo: è relativo alle esigenze di funzionalità del prodotto per un verso e di sicurezza per altro verso; è il perno su cui si costruisce un precario equilibrio tra un livello di protezione del consumatore adeguato alla società industriale avanzata e l’esigenza di incentivare l’attività economica e l’innovazione tecnologica, evitando di caricare le imprese di rischi che potrebbero rivelarsi eccessivi. In altre parole, la definizione di difettosità esprime una scelta politica, che varierà con l’alternarsi delle ideologie di volta in volta prevalenti. La dottrina americana, che per prima ha tentato di rintracciare un filo logico nelle mutevoli decisioni giurisprudenziali, si è persa in distinzioni sempre più sottili, in formule arricchite da eccezioni, il cui numero è cresciuto per ogni nuovo caso presentato all’attenzione delle corti. Il risultato di questo lavoro è un Restatement intero della giurisprudenza in materia, con oltre cento pagine dedicate al concetto di difettosità. La dottrina europea, a sua volta, scopre che la normativa uniforme dettata dalla direttiva n. 374/85/CEE è differentemente interpretata ed applicata dai vari giudici nazionali , i quali seguono la tassonomia loro abituale, le esigenze locali e l’attitudine del sistema giuridico loro proprio, più o meno sensibile al prestigio dei modelli altrui. Il lavoro analizza la giurisprudenza italiana applicativa della direttiva europea confrontandola con le decisioni degli altri giudici nazionali europei e statunitensi.

PRODOTTO DIFETTOSO

RAJNERI, Eleonora
2016-01-01

Abstract

L’attribuzione al produttore della responsabilità per i danni causati dal prodotto difettoso presuppone una definizione esauriente di ciò che si intende per prodotto difettoso . Eppure, nessun sistema giuridico dispone di una definizione idonea a circoscrivere la varietà del fenomeno. Il concetto di difettosità è stato reso più complesso dall’asserita eliminazione della colpa dagli elementi costitutivi della responsabilità del produttore. Così facendo, infatti, i componenti della colpa (ovvero la prevedibilità e l’evitabilità del danno) sono stati implicitamente riversati nel concetto di difettosità e da qui governano i meccanismi di distribuzione dei rischi tra le parti . La difettosità non è un dato fisico: è un concetto giuridico . Non è un concetto autonomo: è relativo alle esigenze di funzionalità del prodotto per un verso e di sicurezza per altro verso; è il perno su cui si costruisce un precario equilibrio tra un livello di protezione del consumatore adeguato alla società industriale avanzata e l’esigenza di incentivare l’attività economica e l’innovazione tecnologica, evitando di caricare le imprese di rischi che potrebbero rivelarsi eccessivi. In altre parole, la definizione di difettosità esprime una scelta politica, che varierà con l’alternarsi delle ideologie di volta in volta prevalenti. La dottrina americana, che per prima ha tentato di rintracciare un filo logico nelle mutevoli decisioni giurisprudenziali, si è persa in distinzioni sempre più sottili, in formule arricchite da eccezioni, il cui numero è cresciuto per ogni nuovo caso presentato all’attenzione delle corti. Il risultato di questo lavoro è un Restatement intero della giurisprudenza in materia, con oltre cento pagine dedicate al concetto di difettosità. La dottrina europea, a sua volta, scopre che la normativa uniforme dettata dalla direttiva n. 374/85/CEE è differentemente interpretata ed applicata dai vari giudici nazionali , i quali seguono la tassonomia loro abituale, le esigenze locali e l’attitudine del sistema giuridico loro proprio, più o meno sensibile al prestigio dei modelli altrui. Il lavoro analizza la giurisprudenza italiana applicativa della direttiva europea confrontandola con le decisioni degli altri giudici nazionali europei e statunitensi.
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