La sentenza consente di fare il punto sul direttore generale (una figura che il codice civile non definisce, ma si limita a connotare sul piano della responsabilità nel contesto della sola s.p.a.) e di ribadire importanti principi processuali (sul valore probatorio del rapporto ispettivo di vigilanza e sugli effetti della transazione parziale raggiunta con gli amministratori), ma stimola anche una breve riflessione estesa al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e all'inedito potere di removal degli esponenti aziendali attribuito alla Banca d’Italia.

The duty-power to disobey del direttore generale, Nota a Cass., 18 novembre 2015, n. 23630

SPIOTTA, Marina
2016-01-01

Abstract

La sentenza consente di fare il punto sul direttore generale (una figura che il codice civile non definisce, ma si limita a connotare sul piano della responsabilità nel contesto della sola s.p.a.) e di ribadire importanti principi processuali (sul valore probatorio del rapporto ispettivo di vigilanza e sugli effetti della transazione parziale raggiunta con gli amministratori), ma stimola anche una breve riflessione estesa al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e all'inedito potere di removal degli esponenti aziendali attribuito alla Banca d’Italia.
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