Il contributo analizza l’impatto della sentenza della Corte costituzionale n. 156/2025 che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 19 St. lav. nella parte in cui non consente la costituzione di RSA anche nell’ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Muovendo dal dibattito sul “reciproco riconoscimento” quale cardine dell’autonomia collettiva, lo studio ricostruisce come tale principio sia stato progressivamente letto (e, nella pronuncia del 2025, in parte trasfigurato) nei termini di un “potere di accreditamento”. Dopo una critica a tale impropria assimilazione e, conseguentemente, ai risultati raggiunti dalla decisione, l’articolo censura anche l’argomento speso dalla Corte relativamente alla presenza di un “vuoto di tutela” nell'interstizio tra art. 19 e libertà negoziale. In prospettiva, l’articolo evidenzia infine brevemente le criticità del nuovo criterio adottato dalla Corte e auspica che, nelle more di un intervento legislativo, la giurisprudenza eviti letture “distruttive” del reciproco riconoscimento foriere di nuove tensioni di costituzionalità.
Accesso alla contrattazione collettiva e pluralismo sindacale. Valore e funzione del reciproco riconoscimento dopo Corte Cost. n. 156/2025
Roberto Pettinelli
2026-01-01
Abstract
Il contributo analizza l’impatto della sentenza della Corte costituzionale n. 156/2025 che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 19 St. lav. nella parte in cui non consente la costituzione di RSA anche nell’ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Muovendo dal dibattito sul “reciproco riconoscimento” quale cardine dell’autonomia collettiva, lo studio ricostruisce come tale principio sia stato progressivamente letto (e, nella pronuncia del 2025, in parte trasfigurato) nei termini di un “potere di accreditamento”. Dopo una critica a tale impropria assimilazione e, conseguentemente, ai risultati raggiunti dalla decisione, l’articolo censura anche l’argomento speso dalla Corte relativamente alla presenza di un “vuoto di tutela” nell'interstizio tra art. 19 e libertà negoziale. In prospettiva, l’articolo evidenzia infine brevemente le criticità del nuovo criterio adottato dalla Corte e auspica che, nelle more di un intervento legislativo, la giurisprudenza eviti letture “distruttive” del reciproco riconoscimento foriere di nuove tensioni di costituzionalità.| File | Dimensione | Formato | |
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