Le misure Ocse sul c.d. Secondo Pilastro concretano un sistema di imposizione condiviso volto a garantire che le imprese multinazionali siano assoggettate ad un livello minimo di tassazione sul reddito prodotto in ogni giurisdizione in cui le medesime operano, con l’ambizioso obiettivo di contrastare la distrazione di base imponibile mediante un prelievo aggiuntivo che, di fatto, renda non proficua la delocalizzazione in Stati a bassa fiscalità. Le regole in questione, evoluzione del c.d. single tax principle, operano quali disposizioni a carattere sostanziale volte ad assicurare la congrua imposizione di tutti i redditi (attivi e passivi) conseguiti dalle entità del gruppo assoggettati a bassa imposizione. In quanto tali, dette previsioni intercettano qualsivoglia fattispecie di mitigazione impositiva, neutralizzando ogni vantaggio competitivo ovvero qualunque regime attrattivo implementato nell’altro Stato, anche in assenza di schemi di pianificazione fiscale aggressiva e di intenti abusivi. La nuova disciplina impatterà, quindi, significativamente sui sistemi fiscali domestici, non soltanto di quei Paesi che, al fine di sostenere la propria politica economica, adottano regimi fiscali fortemente attrattivi, ma anche di quelli promotori delle regole medesime, posti di fronte a rilevanti scelte di politica fiscale interna.

Prime riflessioni sulla minimum global tax rate tra questioni sistematiche ed applicative

ballancin
2022-01-01

Abstract

Le misure Ocse sul c.d. Secondo Pilastro concretano un sistema di imposizione condiviso volto a garantire che le imprese multinazionali siano assoggettate ad un livello minimo di tassazione sul reddito prodotto in ogni giurisdizione in cui le medesime operano, con l’ambizioso obiettivo di contrastare la distrazione di base imponibile mediante un prelievo aggiuntivo che, di fatto, renda non proficua la delocalizzazione in Stati a bassa fiscalità. Le regole in questione, evoluzione del c.d. single tax principle, operano quali disposizioni a carattere sostanziale volte ad assicurare la congrua imposizione di tutti i redditi (attivi e passivi) conseguiti dalle entità del gruppo assoggettati a bassa imposizione. In quanto tali, dette previsioni intercettano qualsivoglia fattispecie di mitigazione impositiva, neutralizzando ogni vantaggio competitivo ovvero qualunque regime attrattivo implementato nell’altro Stato, anche in assenza di schemi di pianificazione fiscale aggressiva e di intenti abusivi. La nuova disciplina impatterà, quindi, significativamente sui sistemi fiscali domestici, non soltanto di quei Paesi che, al fine di sostenere la propria politica economica, adottano regimi fiscali fortemente attrattivi, ma anche di quelli promotori delle regole medesime, posti di fronte a rilevanti scelte di politica fiscale interna.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11579/146663
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