Il contributo sviluppa una riflessione sulla tutela penale riservata alla persona offesa. Prendendo le mosse dalle analisi del Professor Francesco Palazzo in tema di (non) punibilità e da un caso di studio della Clinica legale della disabilità e vulnerabilità presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Torino, ci si interroga sul ruolo assunto da taluni istituti in tema di tutela della vittima: l’applicazione della pena su richiesta di parte e le condotte riparatorie ex art. 162 ter, c.p.. Se il gravoso carico della giustizia penale giustifica la natura deflattiva del primo istituto, non si potrà addivenire alla stessa conclusione per il secondo. Il contributo riflette allora su quali correttivi potrebbero proporsi per trasformare le condotte riparatorie da ingiustificato strumento di deflazione, a istituto di (vera) tutela per la persona offesa, nonché potenziale grimaldello per l’ingresso della Restorative Justice anche nel procedimento penale diverso da quello minorile. Si pone dunque l’accento sul fondamentale ruolo che potrebbe assumere la mediazione nell’ambito dell’art. 162 ter, c.p., con particolare riferimento alle categorie di reato “riparabili”, al risarcimento del danno e al ruolo del giudice nella valutazione delle condotte utili alla ristorazione della vittima.

La persona offesa tra esigenze deflattive e bisogno di tutela

Riccardo Battistoni
2021-01-01

Abstract

Il contributo sviluppa una riflessione sulla tutela penale riservata alla persona offesa. Prendendo le mosse dalle analisi del Professor Francesco Palazzo in tema di (non) punibilità e da un caso di studio della Clinica legale della disabilità e vulnerabilità presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Torino, ci si interroga sul ruolo assunto da taluni istituti in tema di tutela della vittima: l’applicazione della pena su richiesta di parte e le condotte riparatorie ex art. 162 ter, c.p.. Se il gravoso carico della giustizia penale giustifica la natura deflattiva del primo istituto, non si potrà addivenire alla stessa conclusione per il secondo. Il contributo riflette allora su quali correttivi potrebbero proporsi per trasformare le condotte riparatorie da ingiustificato strumento di deflazione, a istituto di (vera) tutela per la persona offesa, nonché potenziale grimaldello per l’ingresso della Restorative Justice anche nel procedimento penale diverso da quello minorile. Si pone dunque l’accento sul fondamentale ruolo che potrebbe assumere la mediazione nell’ambito dell’art. 162 ter, c.p., con particolare riferimento alle categorie di reato “riparabili”, al risarcimento del danno e al ruolo del giudice nella valutazione delle condotte utili alla ristorazione della vittima.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11579/144363
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