Secondo la Cassazione attribuire il potere di nominare gli arbitri al Presidente dell’ABI non comporta la nullità della clausola compromissoria nonostante l’appartenenza della resistente alla medesima Associazione rappresentata dal soggetto cui è affidata la designazione. A tale conclusione la Corte perviene escludendo: a) l’estensione all’arbitrato di diritto comune della disciplina speciale dettata per l’arbitrato societario e b) un’alterazione della posizione di parità dei contendenti (avendo entrambi concordemente provveduto all’individuazione dell’organo designatore) riguardo alla nomina degli arbitri, il cui eventuale difetto d’imparzialità potrà essere fatto valere, ove concretamente prospettabile, soltanto mediante la proposizione dell’istanza di ricusazione. Nel commento, dopo aver ripreso ed analizzato i passaggi salienti della motivazione, si accennerà ai criteri direttivi in tema di arbitrato dettati dalla legge 26 novembre 2021, n. 206, recante la delega al Governo per la riforma del processo civile, cercando di leggere l’ordinanza in controluce rispetto alle novità e di fissare un primo caposaldo.

L’ABI può nominare gli arbitri in una controversia con la banca: questione di fiducia o di corretta interpretazione delle norme?

Marina Spiotta
2021-01-01

Abstract

Secondo la Cassazione attribuire il potere di nominare gli arbitri al Presidente dell’ABI non comporta la nullità della clausola compromissoria nonostante l’appartenenza della resistente alla medesima Associazione rappresentata dal soggetto cui è affidata la designazione. A tale conclusione la Corte perviene escludendo: a) l’estensione all’arbitrato di diritto comune della disciplina speciale dettata per l’arbitrato societario e b) un’alterazione della posizione di parità dei contendenti (avendo entrambi concordemente provveduto all’individuazione dell’organo designatore) riguardo alla nomina degli arbitri, il cui eventuale difetto d’imparzialità potrà essere fatto valere, ove concretamente prospettabile, soltanto mediante la proposizione dell’istanza di ricusazione. Nel commento, dopo aver ripreso ed analizzato i passaggi salienti della motivazione, si accennerà ai criteri direttivi in tema di arbitrato dettati dalla legge 26 novembre 2021, n. 206, recante la delega al Governo per la riforma del processo civile, cercando di leggere l’ordinanza in controluce rispetto alle novità e di fissare un primo caposaldo.
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