Questo commento analizza la sentenza della Suprema Corte di Cassazione italiana sul marchio "Altopiano di Asiago", nella quale vengono affrontati due temi fondamentali per la tutela delle indicazioni geografiche nel diritto nell'ordina-mento Ue: la questione della «evocazione» e quella della sopravvivenza di marchi registrati anteriormente a una DOP/IGP. Con riferimento al primo profilo la Corte richiama la complessa evoluzione della giurisprudenza Ue in mate-ria e conclude che il marchio «Altopiano di Asiago» è da considerarsi senz'altro evocativo della DOP «Asiago» in base a tutti i criteri enunciati dalla Corte di giustizia Ue. Con riferimento al secondo aspetto, la Corte, preso atto della ante-riorità del marchio, ne dichiara possibile la sopravvivenza ex art. 14 reg. 510/06/CE affermando che sussiste un interes-se anche del singolo operatore a poter vantare l'origine delle proprie merci attraverso l'etichettatura (interesse preso in considerazione anche dal legislatore Ue e nazionale, ove si considerino le numerose recenti norme sull'etichettatura dei prodotti e degli ingredienti alimentari), in ragione del quale si giustifica la registrazione del marchio e la sua salvezza rispetto alla successiva protezione del toponimo come DOP, fatto salvo l'accertamento della buona fede (rimesso al giudice di merito). Il commento finale trae spunto da questo passaggio per sottolineare come la forza crescente della nozione di "evocazione" stia innescando una serie di conflitti sul territorio, a causa della mancanza nella normativa sulla tutela dei prodotti agroalimentari di qualità di una esplicita clausola di flessibilità che consenta l'uso leale e professionalmente corretto del toponimo come mera indicazione di provenienza. La tendenza a leggere la disciplina sulle indicazioni geografiche in chiave monopolistica induce gli operatori del settore a una elevata cautela (id est: ad astenersi anche solo dall'accostamento concettuale dei prodotti generici con quelli DOP/IGP), sacrificando la concorrenza e numerosi diritti fondamentali quali la libertà di espressione e le libertà economiche. L'attuale struttura normativa induce, inoltre, una elevata conflittualità sul territorio stesso di origine, con esiti spesso incerti a causa delle diverse sensibilità dei giudici nazionali sul tema. L'Autore conclude, quindi, la sua analisi auspicando un intervento "manutentivo" delle norme in esame che tenga conto dei diversi interessi in giuoco e, traendo ispirazione dalla giurisprudenza e dalla normativa sui marchi, possa operare un corretto bilanciamento dei diritti e degli interessi in giuoco. This article analyses the judgment of the Italian Supreme Court (Cassazione) on the trademark «Altopiano di Asiago», that tackles two fundamental issues regarding the protection of geographical indications of food in European Union law: the topic of «evocation» and the conflict between a trademark and a P.D.O./P.G.I. Concerning the first point, the Italian Court refers to the ECJ case-law on the notion of «evocation» and concludes that the trademark «Altopiano di Asiago», used for a cheese produced in the specific area of «Asiago» a town in the north-east of Italy, must be considered as an evocation of the P.D.O. «Asiago» based on all the criteria stated by the European Court of Justice in its case-law on the matter. Concerning the second point, given that the trademark «Altopiano di Asiago» was registered before the P.D.O. "Asiago", the Italian Court states that its use can continue in accordance with article 14 of the EC Regulation No. 510/06, also because there is a specific interest of food business operators in showing the origin of their food products, as emerges from the many recent national and EU rules on the origin of foodstuff and/or food ingredients. This specific interest could be protected also through a trademark if it had been registered in good faith before the P.D.O./P.G.I. in question. The Author's final remark highlights that the increase in the protection of geographical indications in EU law (and, in particular, the expanding area of application of the concept of "evocation") is leading to many conflicts within the same territory, considering the lack of a clear «flexibility» clause in the general rules on the protection of P.D.O./P.G.I. related to the fair and lawful use of a toponym in the labelling to give a general indication of the provenance of the foodstuff. The "monopolistic" reading of the G.I. regulations leads food business operators to change their behaviour (i.e.: to refrain from any possible juxtaposition with P.D.O./P.G.I.) but this effect can lead to a limitation of some fundamental rights, such as freedom of expression and economic freedoms, or can increase judicial conflicts to safeguard the economic interests of competitors (with uncertain results, considering the different approaches of national judges to this topic). Finally, the Author remarks that it appears desirable a regulatory solution to this problem, which implies an update of the current regulatory framework in the same direction of trademark case-law and regulatory experience.
ANCORA SUL CONFLITTO FRA INDICAZIONI DI ORIGINE IN ETICHETTA E DOP/IGP: IL CASO DELL’«ALTOPIANO DI ASIAGO» AL VAGLIO DELLA CORTE DI CASSAZIONE
RUBINO, V.
2020-01-01
Abstract
Questo commento analizza la sentenza della Suprema Corte di Cassazione italiana sul marchio "Altopiano di Asiago", nella quale vengono affrontati due temi fondamentali per la tutela delle indicazioni geografiche nel diritto nell'ordina-mento Ue: la questione della «evocazione» e quella della sopravvivenza di marchi registrati anteriormente a una DOP/IGP. Con riferimento al primo profilo la Corte richiama la complessa evoluzione della giurisprudenza Ue in mate-ria e conclude che il marchio «Altopiano di Asiago» è da considerarsi senz'altro evocativo della DOP «Asiago» in base a tutti i criteri enunciati dalla Corte di giustizia Ue. Con riferimento al secondo aspetto, la Corte, preso atto della ante-riorità del marchio, ne dichiara possibile la sopravvivenza ex art. 14 reg. 510/06/CE affermando che sussiste un interes-se anche del singolo operatore a poter vantare l'origine delle proprie merci attraverso l'etichettatura (interesse preso in considerazione anche dal legislatore Ue e nazionale, ove si considerino le numerose recenti norme sull'etichettatura dei prodotti e degli ingredienti alimentari), in ragione del quale si giustifica la registrazione del marchio e la sua salvezza rispetto alla successiva protezione del toponimo come DOP, fatto salvo l'accertamento della buona fede (rimesso al giudice di merito). Il commento finale trae spunto da questo passaggio per sottolineare come la forza crescente della nozione di "evocazione" stia innescando una serie di conflitti sul territorio, a causa della mancanza nella normativa sulla tutela dei prodotti agroalimentari di qualità di una esplicita clausola di flessibilità che consenta l'uso leale e professionalmente corretto del toponimo come mera indicazione di provenienza. La tendenza a leggere la disciplina sulle indicazioni geografiche in chiave monopolistica induce gli operatori del settore a una elevata cautela (id est: ad astenersi anche solo dall'accostamento concettuale dei prodotti generici con quelli DOP/IGP), sacrificando la concorrenza e numerosi diritti fondamentali quali la libertà di espressione e le libertà economiche. L'attuale struttura normativa induce, inoltre, una elevata conflittualità sul territorio stesso di origine, con esiti spesso incerti a causa delle diverse sensibilità dei giudici nazionali sul tema. L'Autore conclude, quindi, la sua analisi auspicando un intervento "manutentivo" delle norme in esame che tenga conto dei diversi interessi in giuoco e, traendo ispirazione dalla giurisprudenza e dalla normativa sui marchi, possa operare un corretto bilanciamento dei diritti e degli interessi in giuoco. This article analyses the judgment of the Italian Supreme Court (Cassazione) on the trademark «Altopiano di Asiago», that tackles two fundamental issues regarding the protection of geographical indications of food in European Union law: the topic of «evocation» and the conflict between a trademark and a P.D.O./P.G.I. Concerning the first point, the Italian Court refers to the ECJ case-law on the notion of «evocation» and concludes that the trademark «Altopiano di Asiago», used for a cheese produced in the specific area of «Asiago» a town in the north-east of Italy, must be considered as an evocation of the P.D.O. «Asiago» based on all the criteria stated by the European Court of Justice in its case-law on the matter. Concerning the second point, given that the trademark «Altopiano di Asiago» was registered before the P.D.O. "Asiago", the Italian Court states that its use can continue in accordance with article 14 of the EC Regulation No. 510/06, also because there is a specific interest of food business operators in showing the origin of their food products, as emerges from the many recent national and EU rules on the origin of foodstuff and/or food ingredients. This specific interest could be protected also through a trademark if it had been registered in good faith before the P.D.O./P.G.I. in question. The Author's final remark highlights that the increase in the protection of geographical indications in EU law (and, in particular, the expanding area of application of the concept of "evocation") is leading to many conflicts within the same territory, considering the lack of a clear «flexibility» clause in the general rules on the protection of P.D.O./P.G.I. related to the fair and lawful use of a toponym in the labelling to give a general indication of the provenance of the foodstuff. The "monopolistic" reading of the G.I. regulations leads food business operators to change their behaviour (i.e.: to refrain from any possible juxtaposition with P.D.O./P.G.I.) but this effect can lead to a limitation of some fundamental rights, such as freedom of expression and economic freedoms, or can increase judicial conflicts to safeguard the economic interests of competitors (with uncertain results, considering the different approaches of national judges to this topic). Finally, the Author remarks that it appears desirable a regulatory solution to this problem, which implies an update of the current regulatory framework in the same direction of trademark case-law and regulatory experience.File | Dimensione | Formato | |
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