Il controllo giudiziario previsto dall’art. 2409 c.c. costituisce, sovente, l’estremo rimedio consentito ai soci di fronte a gravi irregolarità compiute dall’organo gestorio. Sebbene il legislatore, con la riforma del diritto societario, ne abbia significativamente ridotto l’ambito di applicazione alle sole s.p.a., il rimedio riveste ancora particolare importanza nel quadro dei controlli sulle società; a tale importanza si accompagnano varie questioni interpretative non sempre di pacifica soluzione e destinate a incidere non solo sulle regole procedimentali per il suo utilizzo ma anche, talora, sulla sua stessa incisività ed effettività.
L’art. 2409 c.c.. i procedimenti in camera di consiglio, in Diritto processuale civile, Trattato Omnia, , vol. IV
Guido Canale
2019-01-01
Abstract
Il controllo giudiziario previsto dall’art. 2409 c.c. costituisce, sovente, l’estremo rimedio consentito ai soci di fronte a gravi irregolarità compiute dall’organo gestorio. Sebbene il legislatore, con la riforma del diritto societario, ne abbia significativamente ridotto l’ambito di applicazione alle sole s.p.a., il rimedio riveste ancora particolare importanza nel quadro dei controlli sulle società; a tale importanza si accompagnano varie questioni interpretative non sempre di pacifica soluzione e destinate a incidere non solo sulle regole procedimentali per il suo utilizzo ma anche, talora, sulla sua stessa incisività ed effettività.File | Dimensione | Formato | |
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