La legge introduttiva del delitto di omicidio e di lesioni colpose stradali suscita talune perplessità in relatione ad ipotesi formalmente di carattere colposo ma, a seguito dell'elevato livello sia della pena principale, che di quelle accessorie, in particolare interdittive, sostanzialmente di tipo doloso, con particolare riguardo alla figura di confine del dolo eventuale, non risolvendo però l'annosa questione della presenza dell'una o dell'altra forma di imputazione soggettiva nei casi che più si prestano a questa, peraltro controversa, categoria dogmatica. Si ritiene, infatti, che la disciplina oggetto d'esame sia frutto del c.d. populismo penale a forti tinte simbolico-espressive, connotate da una funzione più che altro di tipo promozionale, anzichè puramente conservativa dei beni giuridici. Ciononostante, si pongono anche delicati problemi di carattere dogmatico-esegetico, ad esempio nel caso di assunzione di alcool o di stupefacenti, nel senso di verificare quale sia il momento in cui valutare la colpevolezza del soggetto, ovverosia se bisogna tener conto di quando il soggetto si è ubriacato o ha assunto stupefacenti, oppure di quando ha cagionato l’evento lesivo. Stabilito ciò, questa volta soprattutto in relazione alle aggravanti relative alle violazioni delle norme del codice della strada, si pongono anche problemi di legittimità costituzionale, nel senso del principio di uguaglianza-ragionevolezza, giacché sono state prese in considerazione solo talune e non altre delle violazioni del codice della strada, ma ciò non rientra nella pura discrezionalità legislativa, laddove emergano, come nel caso di specie, violazioni altrettanto gravi, ma non previste nella legge in oggetto come aggravanti specifiche dell’omicidio e delle lesioni colpose stradali

L'omicidio stradale

Ruggiero
2017-01-01

Abstract

La legge introduttiva del delitto di omicidio e di lesioni colpose stradali suscita talune perplessità in relatione ad ipotesi formalmente di carattere colposo ma, a seguito dell'elevato livello sia della pena principale, che di quelle accessorie, in particolare interdittive, sostanzialmente di tipo doloso, con particolare riguardo alla figura di confine del dolo eventuale, non risolvendo però l'annosa questione della presenza dell'una o dell'altra forma di imputazione soggettiva nei casi che più si prestano a questa, peraltro controversa, categoria dogmatica. Si ritiene, infatti, che la disciplina oggetto d'esame sia frutto del c.d. populismo penale a forti tinte simbolico-espressive, connotate da una funzione più che altro di tipo promozionale, anzichè puramente conservativa dei beni giuridici. Ciononostante, si pongono anche delicati problemi di carattere dogmatico-esegetico, ad esempio nel caso di assunzione di alcool o di stupefacenti, nel senso di verificare quale sia il momento in cui valutare la colpevolezza del soggetto, ovverosia se bisogna tener conto di quando il soggetto si è ubriacato o ha assunto stupefacenti, oppure di quando ha cagionato l’evento lesivo. Stabilito ciò, questa volta soprattutto in relazione alle aggravanti relative alle violazioni delle norme del codice della strada, si pongono anche problemi di legittimità costituzionale, nel senso del principio di uguaglianza-ragionevolezza, giacché sono state prese in considerazione solo talune e non altre delle violazioni del codice della strada, ma ciò non rientra nella pura discrezionalità legislativa, laddove emergano, come nel caso di specie, violazioni altrettanto gravi, ma non previste nella legge in oggetto come aggravanti specifiche dell’omicidio e delle lesioni colpose stradali
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