Sin dalla sua introduzione nel panorama concorsuale, con le norme contenute nel “Decreto Sviluppo” (d.l. 83/2012, convertito con l. 132/2012) il tema rappresentato dal concordato preventivo in continuità ha rappresentato uno degli istituti più complessi e spinosi per chiunque si occupi a vario titolo di crisi d’impresa e ciò a partire dalla difficoltà di individuare gli esatti confini dell’istituto. Infatti pur avendo una sua concreta applicazione nella pratica professionale e pur essendo oggetto di interessanti confronti dottrinari, risultava fino a quel momento privo di specifiche norme che ne disciplinassero il funzionamento. Con l’entrata in vigore di quelle norme, il concordato in continuità irrompe nella legislazione fallimentare, andando a colmare un vuoto lasciato delle precedenti riforme, trovando applicazione nell’articolo 186 bis con lo scopo di regolamentare una procedura che avesse non solo l’obiettivo tautologico di ricercare ed ottenere il soddisfacimento dei creditori dell’impresa, ma anche quello di perseguirne la ristrutturazione ed il risanamento per ottenerne la conservazione ed un recupero di valore in un’ottica di di solving resctructuring Nato come un tipo di concordato, caratterizzato dalla specificità del piano, cui applicare alcune particolari norme, l’istituto è venuto mano a mano ad acquistare sempre più autonomia, in ciò favorito dalle scelte del legislatore che con la novella del 2015 ha profondamente differenziato anche la proposta di concordato con continuità aziendale rispetto alla scelta liquidatoria, esentando il debitore che preservi il valore azienda dall’obbligo del pagamento di almeno il 20% dell’ammontare dei creditori chirografari. Il processo di maturazione ed emancipazione potrebbe giungere a definitivo compimento ove dovesse essere approvata la riforma in itinere, dato che la bozza dei decreti delegati, in attuazione dei principi di legge delega approvati dal Parlamento, prevede che il concordato con continuità aziendale sia la regola e quello liquidatorio l’eccezione. L’opera si rivolge a tutti i professionisti che si occupano di crisi d’impresa, rappresentando nel contempo sia un utile strumento operativo di facile ed immediata consultazione che un valido supporto per chi ricerchi un autorevole riflessione sul presente e sul futuro degli strumenti di ristrutturazione dell’impresa e di conservazione dei valori aziendali.

Il Concordato con continuità aziendale - commissione crisi, ristrutturazione e risanamento di impresa-

Patrizia Riva
2018-01-01

Abstract

Sin dalla sua introduzione nel panorama concorsuale, con le norme contenute nel “Decreto Sviluppo” (d.l. 83/2012, convertito con l. 132/2012) il tema rappresentato dal concordato preventivo in continuità ha rappresentato uno degli istituti più complessi e spinosi per chiunque si occupi a vario titolo di crisi d’impresa e ciò a partire dalla difficoltà di individuare gli esatti confini dell’istituto. Infatti pur avendo una sua concreta applicazione nella pratica professionale e pur essendo oggetto di interessanti confronti dottrinari, risultava fino a quel momento privo di specifiche norme che ne disciplinassero il funzionamento. Con l’entrata in vigore di quelle norme, il concordato in continuità irrompe nella legislazione fallimentare, andando a colmare un vuoto lasciato delle precedenti riforme, trovando applicazione nell’articolo 186 bis con lo scopo di regolamentare una procedura che avesse non solo l’obiettivo tautologico di ricercare ed ottenere il soddisfacimento dei creditori dell’impresa, ma anche quello di perseguirne la ristrutturazione ed il risanamento per ottenerne la conservazione ed un recupero di valore in un’ottica di di solving resctructuring Nato come un tipo di concordato, caratterizzato dalla specificità del piano, cui applicare alcune particolari norme, l’istituto è venuto mano a mano ad acquistare sempre più autonomia, in ciò favorito dalle scelte del legislatore che con la novella del 2015 ha profondamente differenziato anche la proposta di concordato con continuità aziendale rispetto alla scelta liquidatoria, esentando il debitore che preservi il valore azienda dall’obbligo del pagamento di almeno il 20% dell’ammontare dei creditori chirografari. Il processo di maturazione ed emancipazione potrebbe giungere a definitivo compimento ove dovesse essere approvata la riforma in itinere, dato che la bozza dei decreti delegati, in attuazione dei principi di legge delega approvati dal Parlamento, prevede che il concordato con continuità aziendale sia la regola e quello liquidatorio l’eccezione. L’opera si rivolge a tutti i professionisti che si occupano di crisi d’impresa, rappresentando nel contempo sia un utile strumento operativo di facile ed immediata consultazione che un valido supporto per chi ricerchi un autorevole riflessione sul presente e sul futuro degli strumenti di ristrutturazione dell’impresa e di conservazione dei valori aziendali.
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