La sostituzione degli amministratori e dei sindaci da parte dell’assemblea, secondo l’art. 2409 comma 3 c.c., fa sì che il Tribunale non ordini l’ispezione e sospenda per un periodo determinato il procedimento di controllo giudiziario. Tale sostituzione, però, secondo una giurisprudenza che la decisione in commento contribuisce a consolidare, può non essere sufficiente a bloccare un procedimento già incardinato e ad impedire l’ispezione. La pronuncia, di rilevante impatto operativo, fornisce l’occasione per meglio connotare le differenze fra vecchia e nuova formulazione dell’art. 2409 c.c. e per qualche riflessione prospettica.
Il procedimento di denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c.: presupposti e sospensione, Nota a Trib. Torino, 15 dicembre 2017
Marina Spiotta
2018-01-01
Abstract
La sostituzione degli amministratori e dei sindaci da parte dell’assemblea, secondo l’art. 2409 comma 3 c.c., fa sì che il Tribunale non ordini l’ispezione e sospenda per un periodo determinato il procedimento di controllo giudiziario. Tale sostituzione, però, secondo una giurisprudenza che la decisione in commento contribuisce a consolidare, può non essere sufficiente a bloccare un procedimento già incardinato e ad impedire l’ispezione. La pronuncia, di rilevante impatto operativo, fornisce l’occasione per meglio connotare le differenze fra vecchia e nuova formulazione dell’art. 2409 c.c. e per qualche riflessione prospettica.File | Dimensione | Formato | |
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