la nota riprende alcuni passaggi della sentenza della Corte di giustizia UE 14 settembre 2017 relativa al marchio “Port Charlotte” per evidenziare come nel settore vinicolo l’asserito carattere esauriente della OCM Unica, ricavato dalla corte per analogia dalle osservazioni formulate nel caso BUD II sul regolamento 510/06/CE, si scontri in realtà con il persistere di numerosi elementi nella normativa vigente che concedono agli Stati membri margini di autonomia regolatoria in sovrapposizione, o, quantomeno, in parziale concorrenza con il sistema delle DOP – IGP impostato con la riforma della OCM vino del 2008. Il rischio derivante dalla posizione espressa dalla Corte in questa sentenza è che nell’ambito della revisione del regolamento 607/2009/CE (di esecuzione della OCM vino) la Commissione intenda procedere ad una ulteriore semplificazione degli istituti che direttamente o indirettamente sono connessi con i meccanismi di riconoscimento e tutela dei toponimi nell’Unione europea, penalizzando così ulteriormente paesi come l’Italia che, a causa dell’estrema varietà del proprio territorio e della stratificazione storica delle proprie tradizioni produttive, necessitano di maggiori spazi ed autonomia nella comunicazione delle caratteristiche dei propri prodotti.
“Port Charlotte” atto secondo: la Corte corregge il Tribunale dell’Unione europea sul carattere della OCM Vino, ma genera nuovi dubbi interpretativi sulla competenza degli Stati membri in materia
V. RUBINO
2017-01-01
Abstract
la nota riprende alcuni passaggi della sentenza della Corte di giustizia UE 14 settembre 2017 relativa al marchio “Port Charlotte” per evidenziare come nel settore vinicolo l’asserito carattere esauriente della OCM Unica, ricavato dalla corte per analogia dalle osservazioni formulate nel caso BUD II sul regolamento 510/06/CE, si scontri in realtà con il persistere di numerosi elementi nella normativa vigente che concedono agli Stati membri margini di autonomia regolatoria in sovrapposizione, o, quantomeno, in parziale concorrenza con il sistema delle DOP – IGP impostato con la riforma della OCM vino del 2008. Il rischio derivante dalla posizione espressa dalla Corte in questa sentenza è che nell’ambito della revisione del regolamento 607/2009/CE (di esecuzione della OCM vino) la Commissione intenda procedere ad una ulteriore semplificazione degli istituti che direttamente o indirettamente sono connessi con i meccanismi di riconoscimento e tutela dei toponimi nell’Unione europea, penalizzando così ulteriormente paesi come l’Italia che, a causa dell’estrema varietà del proprio territorio e della stratificazione storica delle proprie tradizioni produttive, necessitano di maggiori spazi ed autonomia nella comunicazione delle caratteristiche dei propri prodotti.File | Dimensione | Formato | |
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