La manipolazione dei dati sul quantitativo di biossido di azoto emesso da alcuni modelli di automobili Volkswagen è una condotta illecita che sollecita l’applicazione dei meccanismi sanzionatori e rimediali approntati da ciascuno dei paesi in cui le automobili manipolate sono state distribuite. In Europa il legislatore ha uniformato i limiti massimi di emissioni di gas nocivi, ma non ha istituito un sistema sanzionatorio comune per la violazione di tali limiti; ha esclusivamente prescritto che le sanzioni adottate da ciascun paese membro siano “effettive, proporzionate e dissuasive” . Il caso di specie offre dunque lo spunto per alcune riflessioni in merito all’efficacia dissuasiva dei meccanismi sanzionatori o rimediali di diritto pubblico e di diritto privato messi in campo dal legislatori nazionali al fine di scongiurare la commissione di illeciti socialmente dannosi da parte delle imprese. Il dato di partenza dell’analisi è che in una società governata dall’economia di mercato, l’efficacia dissuasiva degli strumenti sanzionatori o rimediali e, prima ancora, l’effettività del meccanismo di attribuzione della responsabilità, dovrebbero essere il perno sul quale si gioca il corretto funzionamento del sistema di interrelazioni tra il libero agire dell’impresa e l’esistenza degli altri consociati . Il concetto di responsabilità sociale dell’impresa può essere declinato in vari modi, che vanno dall’obbligo di internalizzare i costi scaricati sui terzi in un’ottica di pura efficienza economica, per arrivare all’obbligo di implementare condotte socialmente responsabili, così come auspicato dalla Commissione Europea in ragione dell’impatto che l’attività di impresa ha “sulla vita sociale, sull’ambiente e sull’economia” .

ILLECITI LUCRATIVI, EFFICACIA DISSUASIVA DEI RIMEDI E RESPONSABILITA’ SOCIALE D’IMPRESA. Riflessioni a margine del dieselgate.

Eleonora Rajneri
2017-01-01

Abstract

La manipolazione dei dati sul quantitativo di biossido di azoto emesso da alcuni modelli di automobili Volkswagen è una condotta illecita che sollecita l’applicazione dei meccanismi sanzionatori e rimediali approntati da ciascuno dei paesi in cui le automobili manipolate sono state distribuite. In Europa il legislatore ha uniformato i limiti massimi di emissioni di gas nocivi, ma non ha istituito un sistema sanzionatorio comune per la violazione di tali limiti; ha esclusivamente prescritto che le sanzioni adottate da ciascun paese membro siano “effettive, proporzionate e dissuasive” . Il caso di specie offre dunque lo spunto per alcune riflessioni in merito all’efficacia dissuasiva dei meccanismi sanzionatori o rimediali di diritto pubblico e di diritto privato messi in campo dal legislatori nazionali al fine di scongiurare la commissione di illeciti socialmente dannosi da parte delle imprese. Il dato di partenza dell’analisi è che in una società governata dall’economia di mercato, l’efficacia dissuasiva degli strumenti sanzionatori o rimediali e, prima ancora, l’effettività del meccanismo di attribuzione della responsabilità, dovrebbero essere il perno sul quale si gioca il corretto funzionamento del sistema di interrelazioni tra il libero agire dell’impresa e l’esistenza degli altri consociati . Il concetto di responsabilità sociale dell’impresa può essere declinato in vari modi, che vanno dall’obbligo di internalizzare i costi scaricati sui terzi in un’ottica di pura efficienza economica, per arrivare all’obbligo di implementare condotte socialmente responsabili, così come auspicato dalla Commissione Europea in ragione dell’impatto che l’attività di impresa ha “sulla vita sociale, sull’ambiente e sull’economia” .
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