La sentenza affronta una questione inedita (relativa alla legittimazione dei liquidatori a presentare la domanda di concordato preventivo), ma di estrema rilevanza pratica (trattandosi di un vizio non sanabile), risolvendola in maniera conforme ai dati normativi. La soluzione (difetto di legittimazione) poggia sull'interpretazione letterale dell’art. 152 l.fall. ed è in linea con il potere conformativo dei compiti e delle prerogative dei liquidatori da parte dell’organo assembleare (art. 2487, comma 1, lett. c, c.c.). Tuttavia, qualora quest’ultimo si limiti alla nomina dei liquidatori, senza procedere ad alcuna indicazione in merito ai criteri di liquidazione, si pone la questione se possa rientrare nell'ambito di applicazione della regola generale di cui all'art. 2489, comma 1, c.c. anche la presentazione di una domanda di concordato liquidatorio. Nella nota, dopo aver analizzato le norme vigenti, si cercherà di offrire nuovi spunti di riflessione per stimolare un dibattito che, pur senza avere la pretesa di fornire dei suggerimenti al Legislatore, potrebbe essere costruttivo.

Difetto di legittimazione attiva dei liquidatori a presentare la proposta di concordato preventivo, Nota a Cass., 14 giugno 2016, n. 12273

SPIOTTA, Marina
2016-01-01

Abstract

La sentenza affronta una questione inedita (relativa alla legittimazione dei liquidatori a presentare la domanda di concordato preventivo), ma di estrema rilevanza pratica (trattandosi di un vizio non sanabile), risolvendola in maniera conforme ai dati normativi. La soluzione (difetto di legittimazione) poggia sull'interpretazione letterale dell’art. 152 l.fall. ed è in linea con il potere conformativo dei compiti e delle prerogative dei liquidatori da parte dell’organo assembleare (art. 2487, comma 1, lett. c, c.c.). Tuttavia, qualora quest’ultimo si limiti alla nomina dei liquidatori, senza procedere ad alcuna indicazione in merito ai criteri di liquidazione, si pone la questione se possa rientrare nell'ambito di applicazione della regola generale di cui all'art. 2489, comma 1, c.c. anche la presentazione di una domanda di concordato liquidatorio. Nella nota, dopo aver analizzato le norme vigenti, si cercherà di offrire nuovi spunti di riflessione per stimolare un dibattito che, pur senza avere la pretesa di fornire dei suggerimenti al Legislatore, potrebbe essere costruttivo.
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
Soc 2016_12_ISSN.pdf

file disponibile agli utenti autorizzati

Tipologia: Documento in Post-print
Licenza: DRM non definito
Dimensione 274.06 kB
Formato Adobe PDF
274.06 kB Adobe PDF   Visualizza/Apri   Richiedi una copia

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11579/80178
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact