Il disposto dell’art. 2621 c.c. (prima della riforma del 2002) lasciava spazio a differenti interpretazioni in relazione alla configurabilità del reato di falso in bilancio in presenza di errori non significativi. Tali errori, tollerabili secondo la dottrina quasi unanime, erano invece penalmente da sanzionare secondo una parte della giurisprudenza, qualora connotati da un intento fraudolento. Il disegno di legge Mirone (successivamente recepito in alcuni aspetti della riforma del 2002) coglie l’opportunità di risolvere questo conflitto, nell’ambito della più ampia riforma del diritto societario, prescrivendo che le falsità siano penalmente sanzionate solo se idonee a trarre in inganno i destinatari del bilancio. Definito in questi termini, e letto in una prospettiva economico-aziendale, tale requisito ricalca la nozione di significatività degli errori nel bilancio così come elaborata dalla letteratura tecnica nordamericana. Nel presente scritto l’Autore mette in luce come, assumendo come canone interpretativo la più recente espressione di tale letteratura, l’innovazione in atto risulti di portata limitata, risolvendosi nella non sanzionabilità di fattispecie marginali quali gli errori intenzionali ma non significativi. Risultano quindi ridimensionate le preoccupazioni di chi vede nell’introduzione del requisito della significatività la creazione di un’area franca dove gli amministratori possono manipolare il bilancio a loro discrezione e a danno della trasparente informativa societaria.
Riflessioni economico-aziendali sull'introduzione del requisito della rilevanza (significatività) nel reato di falso in bilancio
BAVAGNOLI, Francesco
2001-01-01
Abstract
Il disposto dell’art. 2621 c.c. (prima della riforma del 2002) lasciava spazio a differenti interpretazioni in relazione alla configurabilità del reato di falso in bilancio in presenza di errori non significativi. Tali errori, tollerabili secondo la dottrina quasi unanime, erano invece penalmente da sanzionare secondo una parte della giurisprudenza, qualora connotati da un intento fraudolento. Il disegno di legge Mirone (successivamente recepito in alcuni aspetti della riforma del 2002) coglie l’opportunità di risolvere questo conflitto, nell’ambito della più ampia riforma del diritto societario, prescrivendo che le falsità siano penalmente sanzionate solo se idonee a trarre in inganno i destinatari del bilancio. Definito in questi termini, e letto in una prospettiva economico-aziendale, tale requisito ricalca la nozione di significatività degli errori nel bilancio così come elaborata dalla letteratura tecnica nordamericana. Nel presente scritto l’Autore mette in luce come, assumendo come canone interpretativo la più recente espressione di tale letteratura, l’innovazione in atto risulti di portata limitata, risolvendosi nella non sanzionabilità di fattispecie marginali quali gli errori intenzionali ma non significativi. Risultano quindi ridimensionate le preoccupazioni di chi vede nell’introduzione del requisito della significatività la creazione di un’area franca dove gli amministratori possono manipolare il bilancio a loro discrezione e a danno della trasparente informativa societaria.File | Dimensione | Formato | |
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