Le Sezioni unite hanno chiarito che il criterio del deficit fallimentare per la quantificazione del danno nelle azioni di responsabilità promosse dal curatore può essere utilizzato solo in via residuale, come parametro di riferimento per la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. e previa rigorosa dimostrazione che il ricorso a detto metodo si presenta logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto, non essendo sufficiente invocare la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili. Si tratta di una pronuncia ricognitiva (non innovativa), ineccepibile sul piano teorico, ma della quale bisognerà attentamente valutare gli effetti pratici.
L’atteso chiarimento delle Sezioni Unite sull’utilizzabilità del criterio del deficit, Nota a Cass., Sez. Un., 6 maggio 2015, n. 9100
SPIOTTA, Marina
2015-01-01
Abstract
Le Sezioni unite hanno chiarito che il criterio del deficit fallimentare per la quantificazione del danno nelle azioni di responsabilità promosse dal curatore può essere utilizzato solo in via residuale, come parametro di riferimento per la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. e previa rigorosa dimostrazione che il ricorso a detto metodo si presenta logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto, non essendo sufficiente invocare la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili. Si tratta di una pronuncia ricognitiva (non innovativa), ineccepibile sul piano teorico, ma della quale bisognerà attentamente valutare gli effetti pratici.File | Dimensione | Formato | |
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