Viene annotata la pronuncia n. 6839 del 20 marzo 2018 con la quale la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha statuito che il tentativo di conciliazione previsto in materia di contratti agrari ex art. 11 D.lgs. 150/2011 (già art. 46 L. 203/1982) deve obbligatoriamente essere esperito in via preventiva, rispetto al deposito del ricorso per ingiunzione ex art. 633 e ss. c.p.c., pena l’improponibilità della relativa domanda. Si è, inoltre, colta l’occasione per formulare brevi riflessioni circa il rapporto fra l’oggetto della richiesta di conciliazione e l’oggetto della domanda giudiziale.

Conciliazione agraria e tutela monitoria per la prima volta al vaglio della Cassazione

Riccardo Martinoli
2019-01-01

Abstract

Viene annotata la pronuncia n. 6839 del 20 marzo 2018 con la quale la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha statuito che il tentativo di conciliazione previsto in materia di contratti agrari ex art. 11 D.lgs. 150/2011 (già art. 46 L. 203/1982) deve obbligatoriamente essere esperito in via preventiva, rispetto al deposito del ricorso per ingiunzione ex art. 633 e ss. c.p.c., pena l’improponibilità della relativa domanda. Si è, inoltre, colta l’occasione per formulare brevi riflessioni circa il rapporto fra l’oggetto della richiesta di conciliazione e l’oggetto della domanda giudiziale.
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