Il contributo sottopone a verifica critica la riformulazione dell’art. 2394-bis c.c. operata dal d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47, interrogandosi sulla sua idoneità a coordinare il Codice civile con il sistema delle azioni di responsabilità delineato dal Codice della crisi. L’indagine assume tali azioni come strumenti di ricostituzione dell’attivo e componenti del valore di liquidazione, quindi individua quattro disallineamenti: incompletezza degli organi legittimati, omissione del concordato preventivo con cessione dei beni, rinvio indistinto ai «precedenti articoli» e mancata definizione della natura esclusiva o concorrente della legittimazione. Il termine biennale di decadenza introdotto dalla novella è valutato alla luce della complessità degli accertamenti relativi a condotte, danno, nesso causale e solvibilità dei convenuti. L’autrice sostiene che una scansione così breve possa produrre un effetto opposto a quello dichiarato, anticipando il contenzioso e riducendo l’effettività delle pretese recuperatorie, con riflessi anche sull’attendibilità dei piani. L’analisi collega quindi disciplina processuale, costruzione dell’attivo e corretta rappresentazione delle prospettive recuperatorie. Per superare l’approccio fondato sulla titolarità formale, il contributo valorizza la categoria funzionale delle azioni pro massa, dalla quale può derivare la legittimazione sostitutiva degli organi concorsuali a tutela del valore comune. La conclusione è che il coordinamento rimanga incompleto e che il recepimento della Direttiva (UE) 2026/799 debba essere utilizzato per precisare titolarità, termini e perimetro delle azioni, ricomponendo disciplina societaria, concorsuale ed europea.

Il nuovo art. 2394-bis c.c.: un coordinamento incompleto con il Codice della crisi

Marina Spiotta
2026-01-01

Abstract

Il contributo sottopone a verifica critica la riformulazione dell’art. 2394-bis c.c. operata dal d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47, interrogandosi sulla sua idoneità a coordinare il Codice civile con il sistema delle azioni di responsabilità delineato dal Codice della crisi. L’indagine assume tali azioni come strumenti di ricostituzione dell’attivo e componenti del valore di liquidazione, quindi individua quattro disallineamenti: incompletezza degli organi legittimati, omissione del concordato preventivo con cessione dei beni, rinvio indistinto ai «precedenti articoli» e mancata definizione della natura esclusiva o concorrente della legittimazione. Il termine biennale di decadenza introdotto dalla novella è valutato alla luce della complessità degli accertamenti relativi a condotte, danno, nesso causale e solvibilità dei convenuti. L’autrice sostiene che una scansione così breve possa produrre un effetto opposto a quello dichiarato, anticipando il contenzioso e riducendo l’effettività delle pretese recuperatorie, con riflessi anche sull’attendibilità dei piani. L’analisi collega quindi disciplina processuale, costruzione dell’attivo e corretta rappresentazione delle prospettive recuperatorie. Per superare l’approccio fondato sulla titolarità formale, il contributo valorizza la categoria funzionale delle azioni pro massa, dalla quale può derivare la legittimazione sostitutiva degli organi concorsuali a tutela del valore comune. La conclusione è che il coordinamento rimanga incompleto e che il recepimento della Direttiva (UE) 2026/799 debba essere utilizzato per precisare titolarità, termini e perimetro delle azioni, ricomponendo disciplina societaria, concorsuale ed europea.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11579/236343
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