Con la formula «dovere di alta organizzazione» si definisce solitamente l’attività che il delegante (artt. 16 e 30 comma 4 t.u.s.l.) deve svolgere in materia di infortunistica sul lavoro e, in generale, di prevenzione di eventi dannosi. Il concetto, nonostante il suo carattere proteiforme, deve essere oggetto di precisa delimitazione, perché da esso dipende la corretta allocazione della responsabilità penale nelle organizzazioni complesse. Aiutano in tale percorso ermeneutico due recenti sentenze, disastro di Pioltello e bus di Avellino, che sono anche espressione di due orientamenti significativamente discordanti, a dimostrazione della necessità di precisa delimitazione del perimetro della responsabilità dei singoli soggetti chiamati, nelle organizzazioni complesse, all’impedimento plurisoggettivo di eventi disastrosi.

Alla ricerca di una pelle di foca. Riflessioni sul proteiforme dovere di "alta organizzazione"

Alessandro Provera
2026-01-01

Abstract

Con la formula «dovere di alta organizzazione» si definisce solitamente l’attività che il delegante (artt. 16 e 30 comma 4 t.u.s.l.) deve svolgere in materia di infortunistica sul lavoro e, in generale, di prevenzione di eventi dannosi. Il concetto, nonostante il suo carattere proteiforme, deve essere oggetto di precisa delimitazione, perché da esso dipende la corretta allocazione della responsabilità penale nelle organizzazioni complesse. Aiutano in tale percorso ermeneutico due recenti sentenze, disastro di Pioltello e bus di Avellino, che sono anche espressione di due orientamenti significativamente discordanti, a dimostrazione della necessità di precisa delimitazione del perimetro della responsabilità dei singoli soggetti chiamati, nelle organizzazioni complesse, all’impedimento plurisoggettivo di eventi disastrosi.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11579/233982
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