Il presente lavoro esamina taluni rapporti tra multiculturalismo europeo e intervento penale nelle limitazioni all' esercizio di alcuni diritti. Si è visto che la repressione penale di talune condotte culturalmente orientate o giustificate, è espressione di un paternalismo giuridico "forte", con risultati, però, alquanto modesti. La protezione penale dei "tabù" come il divieto di incesto e la ricerca di una morale europea condivisa ha portato la Corte di Strasburgo ad elaborare una nozione indeterminata di "margine di apprezzamento" con l'effetto di non rendere prevedibili le decisioni giurisprudenziali e di veder compressi oltre il necessario diritti fondamentali quali la libertà di manifestazione del pensiero e la vita privata e familiare. Una rivistazione del "margine di apprezzamento" sarebbe auspicabile, soprattutto in considerazione della necessaria creazione, da parte della giurisprudenza della CEDU, di un autonomo concetto di moralità, di ordine pubblico alla luce della Convenzione e non del diritto dei singoli Stati. *** This paper examines certain relationships between European multiculturalism and criminal intervention in the restriction of some rights. It has been seen that the criminal repression of certain culturally oriented or justified behaviours is an expression of 'strong' legal paternalism, with rather modest results, however. The criminal protection of "taboos" such as the prohibition of incest and the search for a shared European morality has led the Strasbourg Court to develop an indeterminate notion of "margin of appreciation", with the effect of making judicial decisions unpredictable and restricting fundamental rights such as freedom of expression and private and family life more than necessary. A review of the "margin of appreciation" would be desirable, especially in view of the need for the ECHR case law to create an autonomous concept of morality and public order in the light of the Convention and not of the law of individual States.

Pluralismo culturale, moralità pubblica e tutela penale nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo

ruggiero gianluca
2025-01-01

Abstract

Il presente lavoro esamina taluni rapporti tra multiculturalismo europeo e intervento penale nelle limitazioni all' esercizio di alcuni diritti. Si è visto che la repressione penale di talune condotte culturalmente orientate o giustificate, è espressione di un paternalismo giuridico "forte", con risultati, però, alquanto modesti. La protezione penale dei "tabù" come il divieto di incesto e la ricerca di una morale europea condivisa ha portato la Corte di Strasburgo ad elaborare una nozione indeterminata di "margine di apprezzamento" con l'effetto di non rendere prevedibili le decisioni giurisprudenziali e di veder compressi oltre il necessario diritti fondamentali quali la libertà di manifestazione del pensiero e la vita privata e familiare. Una rivistazione del "margine di apprezzamento" sarebbe auspicabile, soprattutto in considerazione della necessaria creazione, da parte della giurisprudenza della CEDU, di un autonomo concetto di moralità, di ordine pubblico alla luce della Convenzione e non del diritto dei singoli Stati. *** This paper examines certain relationships between European multiculturalism and criminal intervention in the restriction of some rights. It has been seen that the criminal repression of certain culturally oriented or justified behaviours is an expression of 'strong' legal paternalism, with rather modest results, however. The criminal protection of "taboos" such as the prohibition of incest and the search for a shared European morality has led the Strasbourg Court to develop an indeterminate notion of "margin of appreciation", with the effect of making judicial decisions unpredictable and restricting fundamental rights such as freedom of expression and private and family life more than necessary. A review of the "margin of appreciation" would be desirable, especially in view of the need for the ECHR case law to create an autonomous concept of morality and public order in the light of the Convention and not of the law of individual States.
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