L’articolo analizza la sentenza della Corte d’appello di Torino del 14 maggio 2025 (dep. 10 settembre 2025) relativa al formaggio “Gran Riserva Italia”, soffermandosi sugli elementi costitutivi dell’illecito di evocazione di una denominazione di origine protetta ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) n. 1151/2012 [oggi art. 26 del regolamento (UE) n. 2024/1143]. La pronuncia si inserisce nel solco della consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, ma presenta profili di particolare interesse per la chiarezza metodologica con cui il giudice d’appello ricostruisce il percorso valutativo richiesto nelle controversie in materia. Dopo aver ricostruito i fatti di causa e le argomentazioni delle parti, l’articolo evidenzia come la Corte torinese abbia corretto un’impostazione eccessivamente atomistica adottata dal giudice di primo grado, riaffermando la necessità di una valutazione complessiva e sintetica degli elementi rilevanti ai fini dell’evocazione. In tale prospettiva, la Corte valorizza non solo la similarità fonetica tra le denominazioni (“Gran”, “Riserva”), ma anche la comparabilità dei prodotti, le modalità di presentazione, la forma e l’aspetto dei formaggi, l’uso di marchi impressi a fuoco e il contesto di commercializzazione nella grande distribuzione organizzata. Particolare rilievo assume il passaggio motivazionale in cui la Corte attribuisce valenza evocativa anche al richiamo all’origine nazionale (“Italia”), ritenuto idoneo, nel contesto complessivo della fattispecie, a suggestionare il consumatore medio europeo circa una provenienza geografica coincidente con quella della DOP Grana Padano. Tale impostazione consente di riflettere criticamente sui margini di liceità dei riferimenti volontari all’origine nei prodotti generici e segna un significativo distacco da precedenti orientamenti nazionali di segno più concorrenzialistico, come la nota sentenza della Corte di cassazione sul marchio “Altopiano di Asiago”. L’articolo conclude sottolineando come la decisione della Corte d’appello di Torino fornisca un utile vademecum operativo per i giudici nazionali, rafforzando l’effettività della tutela delle DOP e chiarendo i limiti entro cui i produttori di alimenti generici possono legittimamente collocarsi sul mercato senza incorrere in forme di aggancio parassitario. La pronuncia assume, pertanto, un rilievo sistematico nel contesto dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale europea in materia di denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette.

GLI ELEMENTI DELL’EVOCAZIONE DI UNA DOP NELLA VALUTAZIONE DEL GIUDICE: FATTORI DA CONSIDERARE E RILEVANZA DEI RICHIAMI ALL’ORIGINE NELLA PRESENTAZIONE DEI PRODOTTI GENERICI

rubino, V.
2026-01-01

Abstract

L’articolo analizza la sentenza della Corte d’appello di Torino del 14 maggio 2025 (dep. 10 settembre 2025) relativa al formaggio “Gran Riserva Italia”, soffermandosi sugli elementi costitutivi dell’illecito di evocazione di una denominazione di origine protetta ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) n. 1151/2012 [oggi art. 26 del regolamento (UE) n. 2024/1143]. La pronuncia si inserisce nel solco della consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, ma presenta profili di particolare interesse per la chiarezza metodologica con cui il giudice d’appello ricostruisce il percorso valutativo richiesto nelle controversie in materia. Dopo aver ricostruito i fatti di causa e le argomentazioni delle parti, l’articolo evidenzia come la Corte torinese abbia corretto un’impostazione eccessivamente atomistica adottata dal giudice di primo grado, riaffermando la necessità di una valutazione complessiva e sintetica degli elementi rilevanti ai fini dell’evocazione. In tale prospettiva, la Corte valorizza non solo la similarità fonetica tra le denominazioni (“Gran”, “Riserva”), ma anche la comparabilità dei prodotti, le modalità di presentazione, la forma e l’aspetto dei formaggi, l’uso di marchi impressi a fuoco e il contesto di commercializzazione nella grande distribuzione organizzata. Particolare rilievo assume il passaggio motivazionale in cui la Corte attribuisce valenza evocativa anche al richiamo all’origine nazionale (“Italia”), ritenuto idoneo, nel contesto complessivo della fattispecie, a suggestionare il consumatore medio europeo circa una provenienza geografica coincidente con quella della DOP Grana Padano. Tale impostazione consente di riflettere criticamente sui margini di liceità dei riferimenti volontari all’origine nei prodotti generici e segna un significativo distacco da precedenti orientamenti nazionali di segno più concorrenzialistico, come la nota sentenza della Corte di cassazione sul marchio “Altopiano di Asiago”. L’articolo conclude sottolineando come la decisione della Corte d’appello di Torino fornisca un utile vademecum operativo per i giudici nazionali, rafforzando l’effettività della tutela delle DOP e chiarendo i limiti entro cui i produttori di alimenti generici possono legittimamente collocarsi sul mercato senza incorrere in forme di aggancio parassitario. La pronuncia assume, pertanto, un rilievo sistematico nel contesto dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale europea in materia di denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette.
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