Con due provvedimenti coevi, la Corte di Cassazione ha escluso l’efficacia retroattiva del novellato art. 2407 c.c., affrontando funditus la questione sul piano del diritto intertemporale e sottraendosi alla tentazione di arrestarsi alla declaratoria di inammissibilità - per ragioni processuali - della questione di legittimità costituzionale (del vecchio testo) sollevata da uno dei sindaci ricorrenti. La motivazione, pur convergente nella conclusione, si articola in passaggi che incidono su snodi sistematici di rilievo: dalla qualificazione del momento genetico del credito risarcitorio alla sorte del vincolo di solidarietà, sino ai limiti costituzionali della retroattività legislativa. Non mancano, inoltre, affermazioni che paiono tradire una distanza critica rispetto alla scelta operata dalla L. n. 35/2025 e che assumono il tono di un implicito monito al Legislatore, oggi investito del disegno di L. n. 1426/2025. La nota, dopo aver ricostruito il quadro normativo risultante dalla riforma, esamina l’impianto argomentativo delle pronunce, ne mette in luce i profili di coerenza e le zone di frizione sistematica e si interroga sulla tenuta delle soluzioni accolte, nella consapevolezza che il confronto tra i tre formanti del diritto è tutt’altro che concluso.
Il nuovo art. 2407 c.c.: tra irretroattività e limiti costituzionali alla discrezionalità legislativa
Marina Spiotta
2026-01-01
Abstract
Con due provvedimenti coevi, la Corte di Cassazione ha escluso l’efficacia retroattiva del novellato art. 2407 c.c., affrontando funditus la questione sul piano del diritto intertemporale e sottraendosi alla tentazione di arrestarsi alla declaratoria di inammissibilità - per ragioni processuali - della questione di legittimità costituzionale (del vecchio testo) sollevata da uno dei sindaci ricorrenti. La motivazione, pur convergente nella conclusione, si articola in passaggi che incidono su snodi sistematici di rilievo: dalla qualificazione del momento genetico del credito risarcitorio alla sorte del vincolo di solidarietà, sino ai limiti costituzionali della retroattività legislativa. Non mancano, inoltre, affermazioni che paiono tradire una distanza critica rispetto alla scelta operata dalla L. n. 35/2025 e che assumono il tono di un implicito monito al Legislatore, oggi investito del disegno di L. n. 1426/2025. La nota, dopo aver ricostruito il quadro normativo risultante dalla riforma, esamina l’impianto argomentativo delle pronunce, ne mette in luce i profili di coerenza e le zone di frizione sistematica e si interroga sulla tenuta delle soluzioni accolte, nella consapevolezza che il confronto tra i tre formanti del diritto è tutt’altro che concluso.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


