Secondo il tribunale l’immotivato rifiuto della banca di perfezionare un contratto di conto corrente con un trustee può legittimare il rimedio risarcitorio per violazione dei doveri di buona fede e correttezza nella fase precontrattuale, ma non il rimedio “reale”, cioè la costituzione del rapporto su ordine giudiziale. Una banca non è soggetta all’obbligo di contrarre l’apertura di conti correnti e, anzi, tale obbligo è escluso dal principio costituzionale di libertà economica, dall’art. 2597 cod. civ., nonché dal fatto che il trustee non necessita di un conto dedicato per attuare la segregazione patrimoniale. Critiche e prospettive future de iure condendo.
Trust, rapporto con le banche e il conto corrente che diventa un optional (Trib. Trapani, 29 marzo 2025)
Buffoni, Marta
2025-01-01
Abstract
Secondo il tribunale l’immotivato rifiuto della banca di perfezionare un contratto di conto corrente con un trustee può legittimare il rimedio risarcitorio per violazione dei doveri di buona fede e correttezza nella fase precontrattuale, ma non il rimedio “reale”, cioè la costituzione del rapporto su ordine giudiziale. Una banca non è soggetta all’obbligo di contrarre l’apertura di conti correnti e, anzi, tale obbligo è escluso dal principio costituzionale di libertà economica, dall’art. 2597 cod. civ., nonché dal fatto che il trustee non necessita di un conto dedicato per attuare la segregazione patrimoniale. Critiche e prospettive future de iure condendo.| File | Dimensione | Formato | |
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