Il tema centrale della pronuncia del Tribunale di Sassari è quello della validità del mutuo fondiario stipulato in violazione dei limiti quantitativi di finanziabilità stabiliti dall’art. 38, comma 2°, d. lgs. 385/1993 (t.u.b.). Si tratta di una questione nodale intorno alla quale si sono susseguiti orientamenti di legittimità tra loro contrastanti. L’idea accolta nel frattempo con la pronuncia delle Sezioni Unite n. 33719 del 2022, secondo le quali, negata la nullità, si debba ammettere la validità del contratto (salvi eventuali rimedi risarcitori e sanzionatori), sembra il portato di una concezione dogmatica, condizionata presumibilmente da una lettura incerta del principio di legalità, che tende a ricondurre i modelli rimediali nella sfera della tipicità. Con questo rilievo l’arresto sassarese avrebbe potuto discostarsi criticamente dall’orientamento di legittimità, ma ciò avrebbe comportato l’emersione proprio di quelle discordanze giurisprudenziali che le Sezioni Unite hanno poi cercato di comporre, ma che a parere di chi scrive potranno, in un futuro non troppo remoto, riaffiorare nuovamente.
A proposito del limite di finanziabilità e della nullità del contratto di mutuo fondiario
Pennazio Rossana
2025-01-01
Abstract
Il tema centrale della pronuncia del Tribunale di Sassari è quello della validità del mutuo fondiario stipulato in violazione dei limiti quantitativi di finanziabilità stabiliti dall’art. 38, comma 2°, d. lgs. 385/1993 (t.u.b.). Si tratta di una questione nodale intorno alla quale si sono susseguiti orientamenti di legittimità tra loro contrastanti. L’idea accolta nel frattempo con la pronuncia delle Sezioni Unite n. 33719 del 2022, secondo le quali, negata la nullità, si debba ammettere la validità del contratto (salvi eventuali rimedi risarcitori e sanzionatori), sembra il portato di una concezione dogmatica, condizionata presumibilmente da una lettura incerta del principio di legalità, che tende a ricondurre i modelli rimediali nella sfera della tipicità. Con questo rilievo l’arresto sassarese avrebbe potuto discostarsi criticamente dall’orientamento di legittimità, ma ciò avrebbe comportato l’emersione proprio di quelle discordanze giurisprudenziali che le Sezioni Unite hanno poi cercato di comporre, ma che a parere di chi scrive potranno, in un futuro non troppo remoto, riaffiorare nuovamente.| File | Dimensione | Formato | |
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