Il contratto di factoring, se stipulato da una banca in relazione a crediti derivanti da rapporti bancari, è soggetto alla disciplina della trasparenza bancaria e rientra nell'alveo dell'art. 117 ss. TUB; pertanto, al pari di tutti i contratti aventi a oggetto la prestazione di servizi bancari e finanziari, il contratto di factoring deve essere redatto per iscritto a pena di nullità.
Il contratto di factoring dalla prospettiva della disciplina della trasparenza bancaria
Andrea Carrisi
2019-01-01
Abstract
Il contratto di factoring, se stipulato da una banca in relazione a crediti derivanti da rapporti bancari, è soggetto alla disciplina della trasparenza bancaria e rientra nell'alveo dell'art. 117 ss. TUB; pertanto, al pari di tutti i contratti aventi a oggetto la prestazione di servizi bancari e finanziari, il contratto di factoring deve essere redatto per iscritto a pena di nullità.File in questo prodotto:
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