Il contratto di factoring, se stipulato da una banca in relazione a crediti derivanti da rapporti bancari, è soggetto alla disciplina della trasparenza bancaria e rientra nell'alveo dell'art. 117 ss. TUB; pertanto, al pari di tutti i contratti aventi a oggetto la prestazione di servizi bancari e finanziari, il contratto di factoring deve essere redatto per iscritto a pena di nullità.

Il contratto di factoring dalla prospettiva della disciplina della trasparenza bancaria

Andrea Carrisi
2019-01-01

Abstract

Il contratto di factoring, se stipulato da una banca in relazione a crediti derivanti da rapporti bancari, è soggetto alla disciplina della trasparenza bancaria e rientra nell'alveo dell'art. 117 ss. TUB; pertanto, al pari di tutti i contratti aventi a oggetto la prestazione di servizi bancari e finanziari, il contratto di factoring deve essere redatto per iscritto a pena di nullità.
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11579/210332
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact