Contratti di credito e contratti finanziari derivati negoziati fuori dai mercati regola- mentati (c.dd. over the counter) danno vita sempre più spesso a funzionamenti tra loro integrati. In particolare, questa dinamica consente di osservare il contratto di interest rate swap — pacificamente annoverato tra i contratti finanziari — dalla prospettiva della disciplina bancaria, nella misura in cui esso contribuisce al dispiegarsi della funzione creditizia del rapporto cui è collegato. La Corte di Cassazione ha affrontato il tema dell’applicabilità della normativa di trasparenza di cui al titolo VI del Testo Unico Bancario ai contratti di interest rate swap, in particolare, dell’obbligo di forma scritta dei contratti e di relativa consegna di una copia ai clienti ex art. 117 t.u.b.. La soluzione adottata di escludere radicalmente la rilevanza della normativa citata con riguardo ai contratti di irs non convince pienamente, in particolar modo rispetto ad operazioni economiche “ibride”, ossia composte da più contratti che si integrano reciprocamente e normativamente collocabili nell’area di due settori differenti bancario e finanziario). In questi casi, infatti, è auspicabile e più adeguato un trattamento disciplinare unitario di tipo bancario.

Interest rate swap e contratto di credito: profili interpretativi e disciplinary applicabile

Andrea Carrisi
2023-01-01

Abstract

Contratti di credito e contratti finanziari derivati negoziati fuori dai mercati regola- mentati (c.dd. over the counter) danno vita sempre più spesso a funzionamenti tra loro integrati. In particolare, questa dinamica consente di osservare il contratto di interest rate swap — pacificamente annoverato tra i contratti finanziari — dalla prospettiva della disciplina bancaria, nella misura in cui esso contribuisce al dispiegarsi della funzione creditizia del rapporto cui è collegato. La Corte di Cassazione ha affrontato il tema dell’applicabilità della normativa di trasparenza di cui al titolo VI del Testo Unico Bancario ai contratti di interest rate swap, in particolare, dell’obbligo di forma scritta dei contratti e di relativa consegna di una copia ai clienti ex art. 117 t.u.b.. La soluzione adottata di escludere radicalmente la rilevanza della normativa citata con riguardo ai contratti di irs non convince pienamente, in particolar modo rispetto ad operazioni economiche “ibride”, ossia composte da più contratti che si integrano reciprocamente e normativamente collocabili nell’area di due settori differenti bancario e finanziario). In questi casi, infatti, è auspicabile e più adeguato un trattamento disciplinare unitario di tipo bancario.
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