Gli articoli 120-bis e ss. del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza modificano il ruolo ordinariamente riconosciuto dal Codice civile, da un lato, agli amministratori (ma lo stesso discorso vale per i liquidatori) e, dall’altro, ai soci in ogni tipologia societaria. La lettura combinata dei due Codici (civile e della crisi) in molti casi non risulta di agevole interpretazione. Fatte queste premesse appare lecito chiedersi: quali sono i confini dei poteri degli amministratori nella gestione della crisi d’impresa? Fin dove le loro scelte possono essere cogenti per i soci? In pendenza di uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza, in quale misura i soci possono condizionare i gestori? Ma soprattutto la società in discontinuità aziendale è ancora dei soci? A questi ed altri quesiti si proverà a dare risposta nel presente lavoro.
Il ruolo degli amministratori o liquidatori e il residuo spazio dei diritti corporativi dei soci alla luce degli artt. 120-bis e segg. CCII
Marina Spiotta
2024-01-01
Abstract
Gli articoli 120-bis e ss. del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza modificano il ruolo ordinariamente riconosciuto dal Codice civile, da un lato, agli amministratori (ma lo stesso discorso vale per i liquidatori) e, dall’altro, ai soci in ogni tipologia societaria. La lettura combinata dei due Codici (civile e della crisi) in molti casi non risulta di agevole interpretazione. Fatte queste premesse appare lecito chiedersi: quali sono i confini dei poteri degli amministratori nella gestione della crisi d’impresa? Fin dove le loro scelte possono essere cogenti per i soci? In pendenza di uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza, in quale misura i soci possono condizionare i gestori? Ma soprattutto la società in discontinuità aziendale è ancora dei soci? A questi ed altri quesiti si proverà a dare risposta nel presente lavoro.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.