Il commento esamina la decisione con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell’art. 702-ter, 2° comma, c.p.c. nella parte in cui prevede che la domanda riconvenzionale attribuita al tribunale collegiale debba essere dichiarata inammissibile ancorché pregiudiziale alla decisione della domanda principale demandata al tribunale monocratico. L’A. concentra l’attenzione su alcune questioni originate dalla decisione della Corte, criticando l’attribuzione al giudice singolo, nel caso di specie, del potere discrezionale di disporre il mutamento del rito in ordinario.
La Corte costituzionale e il rito sommario: ars interpretandi?
Diego Volpino
2021-01-01
Abstract
Il commento esamina la decisione con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell’art. 702-ter, 2° comma, c.p.c. nella parte in cui prevede che la domanda riconvenzionale attribuita al tribunale collegiale debba essere dichiarata inammissibile ancorché pregiudiziale alla decisione della domanda principale demandata al tribunale monocratico. L’A. concentra l’attenzione su alcune questioni originate dalla decisione della Corte, criticando l’attribuzione al giudice singolo, nel caso di specie, del potere discrezionale di disporre il mutamento del rito in ordinario.File | Dimensione | Formato | |
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