Il Tribunale di Milano ritorna su una questione nevralgica del diritto societario della crisi (o, se si preferisce, del diritto concorsuale delle società), ossia sulla configurabilità della perdita della continuità aziendale come causa di sciogli-mento della società riconducibile all’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale. Nella nota, dopo aver ripercorso i passaggi salienti della motivazione, si cercherà di trovare un punto di convergenza tra la tesi dottrinale, tuttora minoritaria (favorevole a un’esegesi estensiva del n. 2 degli artt. 2272 e 2484 c.c.) e l’orientamento giurisprudenziale maggioritario (contrario ad allargare le maglie delle citate norme e ad ampliare l’accezione delle cause dissolutive delle società) e di dimostrare che grazie al nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza non c’è più il vuoto normativo che la suddetta tesi aveva cercato di colmare in via interpretativa.
Sull’(in)configurabilità della perdita del going concern come causa dissolutiva della società
Marina Spiotta
2024-01-01
Abstract
Il Tribunale di Milano ritorna su una questione nevralgica del diritto societario della crisi (o, se si preferisce, del diritto concorsuale delle società), ossia sulla configurabilità della perdita della continuità aziendale come causa di sciogli-mento della società riconducibile all’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale. Nella nota, dopo aver ripercorso i passaggi salienti della motivazione, si cercherà di trovare un punto di convergenza tra la tesi dottrinale, tuttora minoritaria (favorevole a un’esegesi estensiva del n. 2 degli artt. 2272 e 2484 c.c.) e l’orientamento giurisprudenziale maggioritario (contrario ad allargare le maglie delle citate norme e ad ampliare l’accezione delle cause dissolutive delle società) e di dimostrare che grazie al nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza non c’è più il vuoto normativo che la suddetta tesi aveva cercato di colmare in via interpretativa.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.