L’atto di revoca (così come di nomina) di un assessore comunale (oltrechè di vicesindaco) - pur nel rinnovato quadro delle autonomie territoriali tracciato dal decreto legislativo n. 267 del 2000 e dalla l. cost. n. 3 del 2001 – va qualificato come atto di “alta amministrazione” anzichè “politico”, considerato che lo stesso non costituisce espressione della libertà politica attribuita ai supremi organi decisionali dello Stato per la soddisfazione di esigenze a questo inerenti, né può ritenersi libero nei fini e sottratto alle prescrizioni di legge ed eventualmente degli statuti e dei regolamenti, con la conseguenza che è ben dato ravvisare l’emersione, in relazione allo stesso, di situazioni giuridiche soggettive tutelabili davanti al giudice amministrativo
Enti locali e atti di alta amministrazione
Barbara Mameli
In corso di stampa
Abstract
L’atto di revoca (così come di nomina) di un assessore comunale (oltrechè di vicesindaco) - pur nel rinnovato quadro delle autonomie territoriali tracciato dal decreto legislativo n. 267 del 2000 e dalla l. cost. n. 3 del 2001 – va qualificato come atto di “alta amministrazione” anzichè “politico”, considerato che lo stesso non costituisce espressione della libertà politica attribuita ai supremi organi decisionali dello Stato per la soddisfazione di esigenze a questo inerenti, né può ritenersi libero nei fini e sottratto alle prescrizioni di legge ed eventualmente degli statuti e dei regolamenti, con la conseguenza che è ben dato ravvisare l’emersione, in relazione allo stesso, di situazioni giuridiche soggettive tutelabili davanti al giudice amministrativoFile | Dimensione | Formato | |
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