Quando l’azione revocatoria è diretta contro un atto di conferimento beni in trust, l’interpretazione dell’art. 2901 cod. civ. deve essere modellata sui caratteri specifici di questo istituto. Ciò sia con riferimento all’individuazione dei legittimati passivi (che sono il debitore ed il trustee), sia con riguardo all’oggetto della domanda (che è rappresentato dall’atto di conferimento, non da quello istitutivo, essendo, quest’ultimo, un mero atto programmatorio). Va eseguita, poi, la chiamata in giudizio dei beneficiari. Quali soggetti direttamente interessati alla buona amministrazione dei beni in trust, essi sono litisconsorti necessari, indipendentemente dai loro rapporti – onerosi o gratuiti – con il disponente. Con riguardo, infine, alla prova dalla scientia fraudis del debitore, l’onere di prova in capo al creditore si atteggia diversamente a seconda che l’atto dispositivo sia compiuto precedentemente o successivamente all’insorgenza del credito. Nel primo caso sarà sufficiente dimostrare il dolo generico; nel secondo sarà necessario provare il dolo specifico, ossia l’intenzione del debitore di danneggiare il creditore futuro.
Revocatoria dell’atto di conferimento di beni in trust: il vademecum del Tribunale di Milano (Trib. Milano, 23 gennaio 2023)
Buffoni, Marta
2023-01-01
Abstract
Quando l’azione revocatoria è diretta contro un atto di conferimento beni in trust, l’interpretazione dell’art. 2901 cod. civ. deve essere modellata sui caratteri specifici di questo istituto. Ciò sia con riferimento all’individuazione dei legittimati passivi (che sono il debitore ed il trustee), sia con riguardo all’oggetto della domanda (che è rappresentato dall’atto di conferimento, non da quello istitutivo, essendo, quest’ultimo, un mero atto programmatorio). Va eseguita, poi, la chiamata in giudizio dei beneficiari. Quali soggetti direttamente interessati alla buona amministrazione dei beni in trust, essi sono litisconsorti necessari, indipendentemente dai loro rapporti – onerosi o gratuiti – con il disponente. Con riguardo, infine, alla prova dalla scientia fraudis del debitore, l’onere di prova in capo al creditore si atteggia diversamente a seconda che l’atto dispositivo sia compiuto precedentemente o successivamente all’insorgenza del credito. Nel primo caso sarà sufficiente dimostrare il dolo generico; nel secondo sarà necessario provare il dolo specifico, ossia l’intenzione del debitore di danneggiare il creditore futuro.File | Dimensione | Formato | |
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