Nell’ordinamento giuridico inglese, il socio di minoranza (come ClientEarth in questo caso) può agire in giudizio quale sostituto processuale della Società in ipotesi di inadempimento, da parte degli amministratori, del dovere di valutare l’impatto del rischio climatico ai fini della definizione della strategia societaria. Ciò è possibile perché l’art. 172 del Companies Act contempla espressamente (anche) il rischio climatico tra le variabili che gli amministratori devono considerare al fine di adempiere il dovere di promuovere il successo della Società. Per far ciò il socio deve, prima di tutto, introdurre una fase cautelare (prima facie case) per ottenere il permesso del Tribunale alla prosecuzione nel merito. Questo tipo di cause solleva nuove istanze di tutela relative alle responsabilità degli amministratori societari nella gestione dell’impatto ambientale. Nel sistema italiano non esiste una norma equivalente all’art. 172; sono operative, però, delle regole di soft law, allo scopo di muovere gli amministratori ad orientare le proprie decisioni anche in base al rischio climatico. L’attuazione della direttiva CSDD, a cui il Parlamento europeo sta lavorando, probabilmente cambierà questo contesto promuovendo una riforma del diritto societario.
Derivative claim e finalità ESG (ClientEarth v Shell Plc, 12 maggio 2023)
Buffoni, MartaPrimo
2023-01-01
Abstract
Nell’ordinamento giuridico inglese, il socio di minoranza (come ClientEarth in questo caso) può agire in giudizio quale sostituto processuale della Società in ipotesi di inadempimento, da parte degli amministratori, del dovere di valutare l’impatto del rischio climatico ai fini della definizione della strategia societaria. Ciò è possibile perché l’art. 172 del Companies Act contempla espressamente (anche) il rischio climatico tra le variabili che gli amministratori devono considerare al fine di adempiere il dovere di promuovere il successo della Società. Per far ciò il socio deve, prima di tutto, introdurre una fase cautelare (prima facie case) per ottenere il permesso del Tribunale alla prosecuzione nel merito. Questo tipo di cause solleva nuove istanze di tutela relative alle responsabilità degli amministratori societari nella gestione dell’impatto ambientale. Nel sistema italiano non esiste una norma equivalente all’art. 172; sono operative, però, delle regole di soft law, allo scopo di muovere gli amministratori ad orientare le proprie decisioni anche in base al rischio climatico. L’attuazione della direttiva CSDD, a cui il Parlamento europeo sta lavorando, probabilmente cambierà questo contesto promuovendo una riforma del diritto societario.File | Dimensione | Formato | |
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