Nell’ordinamento giuridico inglese, il socio di minoranza (come ClientEarth in questo caso) può agire in giudizio quale sostituto processuale della Società in ipotesi di inadempimento, da parte degli amministratori, del dovere di valutare l’impatto del rischio climatico ai fini della definizione della strategia societaria. Ciò è possibile perché l’art. 172 del Companies Act contempla espressamente (anche) il rischio climatico tra le variabili che gli amministratori devono considerare al fine di adempiere il dovere di promuovere il successo della Società. Per far ciò il socio deve, prima di tutto, introdurre una fase cautelare (prima facie case) per ottenere il permesso del Tribunale alla prosecuzione nel merito. Questo tipo di cause solleva nuove istanze di tutela relative alle responsabilità degli amministratori societari nella gestione dell’impatto ambientale. Nel sistema italiano non esiste una norma equivalente all’art. 172; sono operative, però, delle regole di soft law, allo scopo di muovere gli amministratori ad orientare le proprie decisioni anche in base al rischio climatico. L’attuazione della direttiva CSDD, a cui il Parlamento europeo sta lavorando, probabilmente cambierà questo contesto promuovendo una riforma del diritto societario.

Derivative claim e finalità ESG (ClientEarth v Shell Plc, 12 maggio 2023)

Buffoni, Marta
Primo
2023-01-01

Abstract

Nell’ordinamento giuridico inglese, il socio di minoranza (come ClientEarth in questo caso) può agire in giudizio quale sostituto processuale della Società in ipotesi di inadempimento, da parte degli amministratori, del dovere di valutare l’impatto del rischio climatico ai fini della definizione della strategia societaria. Ciò è possibile perché l’art. 172 del Companies Act contempla espressamente (anche) il rischio climatico tra le variabili che gli amministratori devono considerare al fine di adempiere il dovere di promuovere il successo della Società. Per far ciò il socio deve, prima di tutto, introdurre una fase cautelare (prima facie case) per ottenere il permesso del Tribunale alla prosecuzione nel merito. Questo tipo di cause solleva nuove istanze di tutela relative alle responsabilità degli amministratori societari nella gestione dell’impatto ambientale. Nel sistema italiano non esiste una norma equivalente all’art. 172; sono operative, però, delle regole di soft law, allo scopo di muovere gli amministratori ad orientare le proprie decisioni anche in base al rischio climatico. L’attuazione della direttiva CSDD, a cui il Parlamento europeo sta lavorando, probabilmente cambierà questo contesto promuovendo una riforma del diritto societario.
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
Trusts_6_2023_Buffoni Derivative Claim e fattori ESG.pdf

file disponibile agli utenti autorizzati

Tipologia: Versione Editoriale (PDF)
Licenza: Copyright dell'editore
Dimensione 425.2 kB
Formato Adobe PDF
425.2 kB Adobe PDF   Visualizza/Apri   Richiedi una copia

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11579/168442
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact