La sentenza tratta molteplici questioni, di diritto societario e fallimentare, processuali e sostanziali, che - ed è questo un profilo di ulteriore interesse - si pongono “a cavallo” tra la disciplina previgente e quella novellata dai DD.LLgs. n. 6/2003 e n. 5/2006. La parte più interessante della motivazione concerne la legittimazione processuale attiva del curatore fallimentare al quale si riconosce, nonostante il silenzio dell’art. 2476 c.c. e sulla base dell’interpretazione analogica dell’art. 2394 c.c., il potere di esercitare nei confronti dell’organo gestorio di una s.r.l. anche l’azione dei creditori sociali ma gli viene negata quella risarcitoria per pagamenti preferenziali, ricondotta all’art. 2395 c.c.
Un’altra pronuncia sulle azioni esperibili dal curatore fallimentare: nuove «aperture» ma anche inaspettate «chiusure», Nota a Trib. Milano, 18 gennaio 2011
SPIOTTA, Marina
2011-01-01
Abstract
La sentenza tratta molteplici questioni, di diritto societario e fallimentare, processuali e sostanziali, che - ed è questo un profilo di ulteriore interesse - si pongono “a cavallo” tra la disciplina previgente e quella novellata dai DD.LLgs. n. 6/2003 e n. 5/2006. La parte più interessante della motivazione concerne la legittimazione processuale attiva del curatore fallimentare al quale si riconosce, nonostante il silenzio dell’art. 2476 c.c. e sulla base dell’interpretazione analogica dell’art. 2394 c.c., il potere di esercitare nei confronti dell’organo gestorio di una s.r.l. anche l’azione dei creditori sociali ma gli viene negata quella risarcitoria per pagamenti preferenziali, ricondotta all’art. 2395 c.c.File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Fall 2011_05_ISSN.pdf
file disponibile agli utenti autorizzati
Tipologia:
Documento in Post-print
Licenza:
DRM non definito
Dimensione
534.42 kB
Formato
Adobe PDF
|
534.42 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.