Nell’ordinanza pubblicata la Suprema Corte ha affrontato, a quanto consta per la prima volta, il quesito se il mancato scambio tra le parti delle memorie depositate nel corso del procedimento arbitrale si sostanzi, di per sé sola, in una violazione del principio del contraddittorio c.d. dinamico, tale da comportare la nullità del lodo (art. 829, n. 9, c.p.c.) o se tale sanzione sia applicabile solo laddove espressamente prevista dalle parti (e quindi in base al n. 7 della citata norma). Esclusa la prima opzione, la Cassazione si è soffermata sul diverso tema delle “cautele” da adottare qualora una parte sia rimasta contumace nel giudizio arbitrale, ritenendo sufficiente l’applicazione dell’art. 292 c.p.c.

Il contumace (volontario) nel giudizio arbitrale

Marina Spiotta
2022-01-01

Abstract

Nell’ordinanza pubblicata la Suprema Corte ha affrontato, a quanto consta per la prima volta, il quesito se il mancato scambio tra le parti delle memorie depositate nel corso del procedimento arbitrale si sostanzi, di per sé sola, in una violazione del principio del contraddittorio c.d. dinamico, tale da comportare la nullità del lodo (art. 829, n. 9, c.p.c.) o se tale sanzione sia applicabile solo laddove espressamente prevista dalle parti (e quindi in base al n. 7 della citata norma). Esclusa la prima opzione, la Cassazione si è soffermata sul diverso tema delle “cautele” da adottare qualora una parte sia rimasta contumace nel giudizio arbitrale, ritenendo sufficiente l’applicazione dell’art. 292 c.p.c.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11579/150422
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