Con la sent. n. 231/2017, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 1, comma 541, lett. a) della legge n. 208/2015, in materia di riduzione dei posti letto ospedalieri. Secondo la Corte, tale disposizione riproduce infatti la norma di cui all’art. 15, comma 13, lett. c) del decreto-legge n. 95/2012 (conv. l. 135/2012), già dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 125/2015, nella parte in cui applicabile alle Province autonome di Trento e Bolzano. La decisione del 2017 richiama l’attenzione su di un problema che, a ben vedere, già emergeva dal precedente del 2015, ovvero gli effetti della pronuncia sulla legittimità del regolamento sugli standard ospedalieri (d.m. 70/2015) che trova la propria base legislativa nel citato art. 13. L’esame di questo problema e del rapporto tra le due decisioni sollecita alcune considerazioni critiche circa la concezione dei LEA espressa nella sentenza n. 125/2015 ed evidenzia l’importanza di un chiarimento circa la visione non sempre rettilinea che dell’istituto dei livelli essenziali in sanità mostra avere il giudice costituzionale.

Livelli essenziali, standard ospedalieri e riduzione dei posti letto: note a margine della sentenza della Corte n. 231 del 2017, rileggendo la n. 125 del 2015

SERVETTI D
2018-01-01

Abstract

Con la sent. n. 231/2017, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 1, comma 541, lett. a) della legge n. 208/2015, in materia di riduzione dei posti letto ospedalieri. Secondo la Corte, tale disposizione riproduce infatti la norma di cui all’art. 15, comma 13, lett. c) del decreto-legge n. 95/2012 (conv. l. 135/2012), già dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 125/2015, nella parte in cui applicabile alle Province autonome di Trento e Bolzano. La decisione del 2017 richiama l’attenzione su di un problema che, a ben vedere, già emergeva dal precedente del 2015, ovvero gli effetti della pronuncia sulla legittimità del regolamento sugli standard ospedalieri (d.m. 70/2015) che trova la propria base legislativa nel citato art. 13. L’esame di questo problema e del rapporto tra le due decisioni sollecita alcune considerazioni critiche circa la concezione dei LEA espressa nella sentenza n. 125/2015 ed evidenzia l’importanza di un chiarimento circa la visione non sempre rettilinea che dell’istituto dei livelli essenziali in sanità mostra avere il giudice costituzionale.
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