L’articolo ragiona sull’attuazione dell’art. 116, comma 3, Cost. con particolare riferimento alla materia sanitaria. Richiamati i principali tentativi, non riusciti, di attivazione della clausola costituzionale precedenti alle procedure in corso, gli Autori ripercorrono i passaggi della trattativa che attualmente coinvolge le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, discutendo sinteticamente le diverse concezioni del regionalismo differenziato emergenti da tale trattativa e dal dibattito scientifico che la accompagna. L’attenzione si concentra quindi sui contenuti dei pre-accordi e delle bozze di intesa riguardanti la tutela della salute. L’analisi dei testi disponibili mostra che in questo settore il maggior rischio della differenziazione ex art. 116 consiste nella possibilità che previsioni generiche e ambigue delle intese (in particolare concernenti i fondi integrativi, l’esercizio in regime intramurario della libera professione medica, la compartecipazione al costo delle prestazioni e le regole sulla loro remunerazione) aprano a prospettive di decostruzione del Servizio sanitario nazionale, consentite dalla indeterminata derogabilità da parte delle Regioni interessate di principi e limiti che garantiscono i caratteri fondamentali di un sistema universalistico, a governo pubblico, finanziato dalla fiscalità generale.

Regionalismo differenziato e materia sanitaria

SERVETTI D
2019-01-01

Abstract

L’articolo ragiona sull’attuazione dell’art. 116, comma 3, Cost. con particolare riferimento alla materia sanitaria. Richiamati i principali tentativi, non riusciti, di attivazione della clausola costituzionale precedenti alle procedure in corso, gli Autori ripercorrono i passaggi della trattativa che attualmente coinvolge le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, discutendo sinteticamente le diverse concezioni del regionalismo differenziato emergenti da tale trattativa e dal dibattito scientifico che la accompagna. L’attenzione si concentra quindi sui contenuti dei pre-accordi e delle bozze di intesa riguardanti la tutela della salute. L’analisi dei testi disponibili mostra che in questo settore il maggior rischio della differenziazione ex art. 116 consiste nella possibilità che previsioni generiche e ambigue delle intese (in particolare concernenti i fondi integrativi, l’esercizio in regime intramurario della libera professione medica, la compartecipazione al costo delle prestazioni e le regole sulla loro remunerazione) aprano a prospettive di decostruzione del Servizio sanitario nazionale, consentite dalla indeterminata derogabilità da parte delle Regioni interessate di principi e limiti che garantiscono i caratteri fondamentali di un sistema universalistico, a governo pubblico, finanziato dalla fiscalità generale.
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R. Balduzzi - D. Servetti, Regionalismo differenziato e materia sanitaria, in Rivista AIC n. 2_2019.pdf

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