L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha portato il legislatore a disciplinare, con normativa di favore, la responsabilità penale degli operatori sanitari. L’intervento si è sviluppato sotto due profili: se l’art. 3 del decreto legge n. 44 del 1 aprile 2021 ha inteso rivolgere un messaggio tranquillizzante ai sanitari impiegati nell’attività vaccinale, l’art. 3 bis, introdotto con la legge di conversione n. 76 del 28 maggio 2021, ha invece inteso limitare la responsabilità colposa dei medici che abbiano cagionato morte o lesioni durante l’emergenza. Lo “scudo vaccinale” stimola allora alcune riflessioni in ordine alla natura giuridica della norma ex art. 3, d.l. n. 44/2021, con riferimento al rapporto di specialità rispetto all’art. 590 sexies, c.p., alla natura eccezionale o temporanea della novella nonché alla successione di leggi penali nel tempo. Assai più complesso, invece, si prospetta lo studio del c.d. “scudo penale generale”. Infatti, lungi dal sospendere del tutto la responsabilità penale del sanitario che abbia cagionato morte o lesioni nel periodo emergenziale, la norma ex art. 3 bis, l. n. 76/2021 pone problemi interpretativi di non poco conto: la definizione del concetto di “situazione di emergenza”, il coordinamento con l’art. 590 sexies, c.p. nonché l’impossibilità di estendere l’art. 3 bis al fenomeno delle c.d. “scelte tragiche” rappresentano i principali punti di riflessione.

Responsabilità penale ed emergenza Covid: le norme a tutela del personale sanitario

Riccardo Battistoni
2022-01-01

Abstract

L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha portato il legislatore a disciplinare, con normativa di favore, la responsabilità penale degli operatori sanitari. L’intervento si è sviluppato sotto due profili: se l’art. 3 del decreto legge n. 44 del 1 aprile 2021 ha inteso rivolgere un messaggio tranquillizzante ai sanitari impiegati nell’attività vaccinale, l’art. 3 bis, introdotto con la legge di conversione n. 76 del 28 maggio 2021, ha invece inteso limitare la responsabilità colposa dei medici che abbiano cagionato morte o lesioni durante l’emergenza. Lo “scudo vaccinale” stimola allora alcune riflessioni in ordine alla natura giuridica della norma ex art. 3, d.l. n. 44/2021, con riferimento al rapporto di specialità rispetto all’art. 590 sexies, c.p., alla natura eccezionale o temporanea della novella nonché alla successione di leggi penali nel tempo. Assai più complesso, invece, si prospetta lo studio del c.d. “scudo penale generale”. Infatti, lungi dal sospendere del tutto la responsabilità penale del sanitario che abbia cagionato morte o lesioni nel periodo emergenziale, la norma ex art. 3 bis, l. n. 76/2021 pone problemi interpretativi di non poco conto: la definizione del concetto di “situazione di emergenza”, il coordinamento con l’art. 590 sexies, c.p. nonché l’impossibilità di estendere l’art. 3 bis al fenomeno delle c.d. “scelte tragiche” rappresentano i principali punti di riflessione.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11579/144364
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