Il fenomeno dei servi fuggitivi è particolarmente sentito a Roma già a partire dall’età repubblicana. Esso comporta un’articolata analisi da parte dei giuristi in forte sinergia con la iurisdictio dei magistrati e poi con l’attività della cancelleria imperiale. Gli sforzi dei prudentes per una corretta individuazione della nozione stessa di ‘servus fugitivus’ si dipanano su un arco temporale di almeno quattro secoli, risentono con evidenza delle esigenze di una corretta prassi commerciale nella vendita degli schiavi e offrono sottili distinzioni, evidentemente utili alla pratica retorica. In Ulp. 1 ad ed. aed. cur. D. 21.1.17 pr.-16 è conservata la più ampia articolazione superstite della giurisprudenza classica sulla nozione di ‘servus fugitivus’. L’esegesi del testo consente di individuare nel genere letterario di commento alle clausole edittali edilizie la principale fonte di riferimento per la ricostruzione di tale nozione, seguendo lo sviluppo che la conduce dalla memoria della più antica configurazione tardorepubblicana a quella affermatasi in età imperiale ad opera della riflessione sabiniano-proculiana. Il presente contributo supera il radicato orientamento dottrinale che individua i requisiti indefettibili per la configurazione del servo come «fuggitivo» nella necessaria compresenza della materialità della condotta e dell’elemento intenzionale: ferma restando la riflessione dei giuristi anche sugli appena menzionati elementi, infatti, l’analisi dei paragrafi ulpianei permette di individuare il vero elemento di novità dell’elaborazione giurisprudenziale sul tema, in particolare tra le età giulio-claudia e flavia, nell’approfondimento della questione relativa alla fuoriuscita del servo dalla sfera di controllo dominicale.

Il «servus fugitivus» nelle previsioni edittali e nella giurisprudenza romana

Pierfrancesco Arces
2021-01-01

Abstract

Il fenomeno dei servi fuggitivi è particolarmente sentito a Roma già a partire dall’età repubblicana. Esso comporta un’articolata analisi da parte dei giuristi in forte sinergia con la iurisdictio dei magistrati e poi con l’attività della cancelleria imperiale. Gli sforzi dei prudentes per una corretta individuazione della nozione stessa di ‘servus fugitivus’ si dipanano su un arco temporale di almeno quattro secoli, risentono con evidenza delle esigenze di una corretta prassi commerciale nella vendita degli schiavi e offrono sottili distinzioni, evidentemente utili alla pratica retorica. In Ulp. 1 ad ed. aed. cur. D. 21.1.17 pr.-16 è conservata la più ampia articolazione superstite della giurisprudenza classica sulla nozione di ‘servus fugitivus’. L’esegesi del testo consente di individuare nel genere letterario di commento alle clausole edittali edilizie la principale fonte di riferimento per la ricostruzione di tale nozione, seguendo lo sviluppo che la conduce dalla memoria della più antica configurazione tardorepubblicana a quella affermatasi in età imperiale ad opera della riflessione sabiniano-proculiana. Il presente contributo supera il radicato orientamento dottrinale che individua i requisiti indefettibili per la configurazione del servo come «fuggitivo» nella necessaria compresenza della materialità della condotta e dell’elemento intenzionale: ferma restando la riflessione dei giuristi anche sugli appena menzionati elementi, infatti, l’analisi dei paragrafi ulpianei permette di individuare il vero elemento di novità dell’elaborazione giurisprudenziale sul tema, in particolare tra le età giulio-claudia e flavia, nell’approfondimento della questione relativa alla fuoriuscita del servo dalla sfera di controllo dominicale.
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