Accertata la responsabilità dell’amministratore unico, ai sensi del nuovo art. 2486, ultimo comma, c.c. il danno da aggravamento del dissesto imputabile allo stesso è pari alla differenza tra il patrimonio netto negativo della società alla data dell’ultima situazione economico-patrimoniale prima del fallimento ed il patrimonio netto al momento del verificarsi della causa di scioglimento.

Il criterio dei netti patrimoniali nei procedimenti incardinati dopo la riforma del Codice della crisi

FREGONARA E.
2022-01-01

Abstract

Accertata la responsabilità dell’amministratore unico, ai sensi del nuovo art. 2486, ultimo comma, c.c. il danno da aggravamento del dissesto imputabile allo stesso è pari alla differenza tra il patrimonio netto negativo della società alla data dell’ultima situazione economico-patrimoniale prima del fallimento ed il patrimonio netto al momento del verificarsi della causa di scioglimento.
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