Il liquidatore unico deve restituire il compenso per l’attività svolta pagatogli dalla società anche qualora il dissesto della medesima sia sopravvenuto nel corso del diligente espletamento del mandato. Lo ha deciso la Cassazione respingendo la tesi del professionista volta a far rientrare detto pagamento nella sfera applicativa delle esenzioni dall’azione revocatoria concorsuale contemplate dall’art. 67 comma 3 lett. a) o, in subordine, lett. f), L. fall. concernenti, rispettivamente, i pagamenti “di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa e nei termini d’uso” (lett. a) e “di corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti e altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito” (lett. f).

Liquidatore “avvertito mezzo salvato”: il suo compenso è revocabile

Marina Spiotta
2021-01-01

Abstract

Il liquidatore unico deve restituire il compenso per l’attività svolta pagatogli dalla società anche qualora il dissesto della medesima sia sopravvenuto nel corso del diligente espletamento del mandato. Lo ha deciso la Cassazione respingendo la tesi del professionista volta a far rientrare detto pagamento nella sfera applicativa delle esenzioni dall’azione revocatoria concorsuale contemplate dall’art. 67 comma 3 lett. a) o, in subordine, lett. f), L. fall. concernenti, rispettivamente, i pagamenti “di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa e nei termini d’uso” (lett. a) e “di corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti e altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito” (lett. f).
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