Con la sentenza che si annota, il Consiglio di Stato, in accoglimento del ricorso proposto dal Consiglio Nazionale del Notariato avverso la sentenza del TAR del Lazio, interviene sul tema della costituzione online, senza l’intervento del notaio, delle start up innovative s.r.l. dichiarando definitivamente illegittimo del d.m. 17 febbraio 2016: da un lato, per violazione della riserva di legge posta dall’art. 4, comma 10 bis, d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, come convertito con modifiche dalla l. 24 marzo 2015, n. 33, dall’altro, per violazione del principio contenuto nell'art. 11 della Direttiva 16 settembre 2009, n. 2009/101/CE, in forza del quale in tutti gli Stati membri la cui legislazione non preveda, all'atto della costituzione, un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario, l'atto costitutivo e lo statuto della società e le loro modifiche devono rivestire la forma di atto pubblico.
La “parabola” della costituzione online (e senza intervento del notaio) delle start up innovative s.r.l.
E. FREGONARA
2021-01-01
Abstract
Con la sentenza che si annota, il Consiglio di Stato, in accoglimento del ricorso proposto dal Consiglio Nazionale del Notariato avverso la sentenza del TAR del Lazio, interviene sul tema della costituzione online, senza l’intervento del notaio, delle start up innovative s.r.l. dichiarando definitivamente illegittimo del d.m. 17 febbraio 2016: da un lato, per violazione della riserva di legge posta dall’art. 4, comma 10 bis, d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, come convertito con modifiche dalla l. 24 marzo 2015, n. 33, dall’altro, per violazione del principio contenuto nell'art. 11 della Direttiva 16 settembre 2009, n. 2009/101/CE, in forza del quale in tutti gli Stati membri la cui legislazione non preveda, all'atto della costituzione, un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario, l'atto costitutivo e lo statuto della società e le loro modifiche devono rivestire la forma di atto pubblico.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.