Se si trascura la terminologia, che è stata adeguata alla mutata denominazione della procedura concorsuale già nota come "fallimento", quelle dedicate alla liquidazione giudiziale sono tra le norme meno innovative del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. La procedura si dipana ancora nelle fasi dell'accertamento del passivo, della ricostruzione, della liquidazione e della distribuzione dell'attivo. Vengono in rilevo tuttavia significative disposizioni in materia di domande tardive, subentro o scioglimento del curatore dai contratti pendenti alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale, programma di liquidazione, graduazione dei crediti concorsuali. Si sottolineano poi alcune incogruenze della riforma: in particolare le criticità permanenti relative all'esercizio da parte del curatore delle azioni di responsabilità (con legittimazione ampliata oltre i confini del diritto societario ma con dubbi irrisolti relativamente a destinatari della stessa diversi dagli organi dell'ente soggetto a liquidazione giudiziale) e le gravi conseguenze che deriverebbero alla disciplina delle revocatorie, in assenza di un ripensamento del legislatore, dall'abrogazione del principio della consecuzione tra procedure.
Le fasi della liquidazione giudiziale (in "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" a cura di G. Bonfante)
MONTEVERDE ALESSANDRO
2019-01-01
Abstract
Se si trascura la terminologia, che è stata adeguata alla mutata denominazione della procedura concorsuale già nota come "fallimento", quelle dedicate alla liquidazione giudiziale sono tra le norme meno innovative del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. La procedura si dipana ancora nelle fasi dell'accertamento del passivo, della ricostruzione, della liquidazione e della distribuzione dell'attivo. Vengono in rilevo tuttavia significative disposizioni in materia di domande tardive, subentro o scioglimento del curatore dai contratti pendenti alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale, programma di liquidazione, graduazione dei crediti concorsuali. Si sottolineano poi alcune incogruenze della riforma: in particolare le criticità permanenti relative all'esercizio da parte del curatore delle azioni di responsabilità (con legittimazione ampliata oltre i confini del diritto societario ma con dubbi irrisolti relativamente a destinatari della stessa diversi dagli organi dell'ente soggetto a liquidazione giudiziale) e le gravi conseguenze che deriverebbero alla disciplina delle revocatorie, in assenza di un ripensamento del legislatore, dall'abrogazione del principio della consecuzione tra procedure.File | Dimensione | Formato | |
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