Il tribunale di Milano, nel pronunciarsi in ordine alla responsabilità dell’unico socio ed amministratore di una S.r.l. semplificata, richiama i criteri di verifica ex ante dell’attività gestoria, oggi tradotti in obblighi di legge con l’introduzione del secondo comma dell’art. 2086 c.c.

S.r.l. semplificate, sottocapitalizzazione ed obblighi organizzativi ex art. 2086 c.c.

E. FREGONARA
2020-01-01

Abstract

Il tribunale di Milano, nel pronunciarsi in ordine alla responsabilità dell’unico socio ed amministratore di una S.r.l. semplificata, richiama i criteri di verifica ex ante dell’attività gestoria, oggi tradotti in obblighi di legge con l’introduzione del secondo comma dell’art. 2086 c.c.
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