Il contributo affronta il problema della scriminante della difesa legittima e le problematiche emerse dalla riforma del 2006 e dalla riforma e ad opera della legge 26 aprile 2019, n. 36. L'intervento normativo del 2019 presenta alcuni profili critici relativamente alla natura della nuova difesa legittima domiciliare e che rispecchiano una riforma a tratti contraddittoria e foriera di squilibri sistematici. La difesa legittima rientra tra le c.d. scriminanti 'naturali', di quelle cause di giustificazione consustanziali all'essere umano (e al mondo animale) il quale si è sempre difeso da aggressioni e da pericoli che minassero la sua sopravvivenza. Il primo sviluppo scientifico della legittima difesa si ha da parte del diritto internazionale, come giustificazione della reazione ad una aggressione da parte di uno Stato verso l'altro ed è lì che nasce il criterio della proporzionalità. Infatti, ed è una considerazione valevole anche per il diritto penale, la difesa legittima è da considerarsi una sanzione volta a sanzionare un comportamento illecito, illiceità che deriva dal fatto che chi subisce una condotta altrui non è obbligato a tollerarlo. Il brocardo latino "contra ius" e "non iure" (tautologico se lo si rapporta al sistema) che caratterizza il contegno aggressivo, altro non vuol dire che chi reagisce lo fa contro un illecito (alla stregua dell'intero ordinamento). La valorizzazione del rapporto di proporzione tra beni, ha condotto ad una limitazione eccessiva della legittima difesa da parte della giurisprudenza attraverso una lettura restrittiva della stessa, offrendo la stura ad un legislatore attento ad istanze populiste per una riforma che ne ha stravolto in parte la fisionomia, senza vantaggi applicativi rilevanti. Emerge nello studio proposto che la proporzionalità parte da una base astratta e trascende una situazione che deve invece apprezzarsi in relazione alla sua concretezza, formulata secondo un giudizio di adeguatezza, compresa l’esigenza che la difesa non sia esperibile con altri mezzi meno lesivi dei beni giuridici dell’aggressore. La teoria dell’abuso del diritto - a parte la vaghezza concettuale che la affligge - risulta di difficile applicazione nel diritto pubblico e nel diritto penale in particolare perché cozza con il principio di autodifesa, secondo cui se l’azione non è necessitata per fronteggiare con successo il tipo di pericolo creato, deve essere negata l’applicazione dell’art. 52 c.p. La proposta dello studio si basa sulla re-interpretazione del requisito della necessità non solo come necessità-inevitabilità, ma altresì coordinandolo sistematicamente con il crisma della proporzione, escludendo che all’aggredito sia consentita la scelta della reazione più dannosa per l’aggressore se ha a disposizione un’azione difensiva parimenti efficace e meno lesiva. L’art. 55 c.p., anch’esso novellato nel 2019, riveste un massimo rilievo, essendo stato arricchito di un nuovo co. 2 che prevede l’esclusione della punibilità nei casi di cui all’art. 52, commi secondo, terzo e quarto, se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’art. 61, primo comma, n. 5, ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto. La riforma del 2019 ha riguardato anche l’art. 2044 c.c., al quale sono stati introdotti due commi. Il nuovo co. 2 stabilisce l’esclusione della responsabilità (anche civile) per chi ha commesso il fatto in istato di difesa legittima domiciliare. Il co. 3 prevede, inoltre, il diritto a vedersi riconosciuta un’indennità nel caso di eccesso colposo previsto dal co. 2 dell’art. 55 c.p. (per i fatti commessi in istato di minorata difesa ovvero di grave turbamento psichico), la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato. Gli è che questa soluzione procede da un radicale misconoscimento delle caratteristiche alle quali è informato il concetto di illecito a livello di ordinamento globalmente considerato, col paradossale risultato di livellare in un quadro incolore situazioni profondamente eterogenee. Che il giudice debba (o possa) stabilire un’“indennità” in caso di eccesso colposo in difesa legittima o in istato di necessità sono proposizioni nelle quali lo stesso vocabolo è usato in significati molto diversi: in un caso ci si trova di fronte ad una situazione illecita sia oggettivamente che soggettivamente e nell’altro ad una situazione giuridica invece facoltizzata, quindi penalmente lecita da entrambi i punti di vista e che ha una rilevanza solo extra penale. L’indagine svolta conduce alla conclusione che l’unica ipotesi riportabile alla disciplina dell’eccesso colposo o, in generale, alla categoria della colpevolezza sia quella del grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo. Senonché, questa causa di non punibilità non giustifica affatto la previsione di un’ipotesi civilistica risarcitoria.
Difesa legittima e legittimità della difesa: fragile equilibrio di un’evoluzione discutibile
gianluca ruggiero
2020-01-01
Abstract
Il contributo affronta il problema della scriminante della difesa legittima e le problematiche emerse dalla riforma del 2006 e dalla riforma e ad opera della legge 26 aprile 2019, n. 36. L'intervento normativo del 2019 presenta alcuni profili critici relativamente alla natura della nuova difesa legittima domiciliare e che rispecchiano una riforma a tratti contraddittoria e foriera di squilibri sistematici. La difesa legittima rientra tra le c.d. scriminanti 'naturali', di quelle cause di giustificazione consustanziali all'essere umano (e al mondo animale) il quale si è sempre difeso da aggressioni e da pericoli che minassero la sua sopravvivenza. Il primo sviluppo scientifico della legittima difesa si ha da parte del diritto internazionale, come giustificazione della reazione ad una aggressione da parte di uno Stato verso l'altro ed è lì che nasce il criterio della proporzionalità. Infatti, ed è una considerazione valevole anche per il diritto penale, la difesa legittima è da considerarsi una sanzione volta a sanzionare un comportamento illecito, illiceità che deriva dal fatto che chi subisce una condotta altrui non è obbligato a tollerarlo. Il brocardo latino "contra ius" e "non iure" (tautologico se lo si rapporta al sistema) che caratterizza il contegno aggressivo, altro non vuol dire che chi reagisce lo fa contro un illecito (alla stregua dell'intero ordinamento). La valorizzazione del rapporto di proporzione tra beni, ha condotto ad una limitazione eccessiva della legittima difesa da parte della giurisprudenza attraverso una lettura restrittiva della stessa, offrendo la stura ad un legislatore attento ad istanze populiste per una riforma che ne ha stravolto in parte la fisionomia, senza vantaggi applicativi rilevanti. Emerge nello studio proposto che la proporzionalità parte da una base astratta e trascende una situazione che deve invece apprezzarsi in relazione alla sua concretezza, formulata secondo un giudizio di adeguatezza, compresa l’esigenza che la difesa non sia esperibile con altri mezzi meno lesivi dei beni giuridici dell’aggressore. La teoria dell’abuso del diritto - a parte la vaghezza concettuale che la affligge - risulta di difficile applicazione nel diritto pubblico e nel diritto penale in particolare perché cozza con il principio di autodifesa, secondo cui se l’azione non è necessitata per fronteggiare con successo il tipo di pericolo creato, deve essere negata l’applicazione dell’art. 52 c.p. La proposta dello studio si basa sulla re-interpretazione del requisito della necessità non solo come necessità-inevitabilità, ma altresì coordinandolo sistematicamente con il crisma della proporzione, escludendo che all’aggredito sia consentita la scelta della reazione più dannosa per l’aggressore se ha a disposizione un’azione difensiva parimenti efficace e meno lesiva. L’art. 55 c.p., anch’esso novellato nel 2019, riveste un massimo rilievo, essendo stato arricchito di un nuovo co. 2 che prevede l’esclusione della punibilità nei casi di cui all’art. 52, commi secondo, terzo e quarto, se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’art. 61, primo comma, n. 5, ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto. La riforma del 2019 ha riguardato anche l’art. 2044 c.c., al quale sono stati introdotti due commi. Il nuovo co. 2 stabilisce l’esclusione della responsabilità (anche civile) per chi ha commesso il fatto in istato di difesa legittima domiciliare. Il co. 3 prevede, inoltre, il diritto a vedersi riconosciuta un’indennità nel caso di eccesso colposo previsto dal co. 2 dell’art. 55 c.p. (per i fatti commessi in istato di minorata difesa ovvero di grave turbamento psichico), la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato. Gli è che questa soluzione procede da un radicale misconoscimento delle caratteristiche alle quali è informato il concetto di illecito a livello di ordinamento globalmente considerato, col paradossale risultato di livellare in un quadro incolore situazioni profondamente eterogenee. Che il giudice debba (o possa) stabilire un’“indennità” in caso di eccesso colposo in difesa legittima o in istato di necessità sono proposizioni nelle quali lo stesso vocabolo è usato in significati molto diversi: in un caso ci si trova di fronte ad una situazione illecita sia oggettivamente che soggettivamente e nell’altro ad una situazione giuridica invece facoltizzata, quindi penalmente lecita da entrambi i punti di vista e che ha una rilevanza solo extra penale. L’indagine svolta conduce alla conclusione che l’unica ipotesi riportabile alla disciplina dell’eccesso colposo o, in generale, alla categoria della colpevolezza sia quella del grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo. Senonché, questa causa di non punibilità non giustifica affatto la previsione di un’ipotesi civilistica risarcitoria.| File | Dimensione | Formato | |
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