La Consulta, valorizzando le peculiarità della l.c.a., dichiara infondata la q.l.c. della (interpretazione della) Legge Pinto per contrasto con gli artt. 3, 24 e 117 Cost. e individua una tutela alternativa nella Legge sul procedimento amministrativo. La pronuncia si pone in contrasto con il revirement della Corte europea dei diritti dell’uomo e quindi solleva delicati interrogativi anche alla luce della nuova disciplina dettata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Alla liquidazione coatta (in quanto “detta”) amministrativa non si applica la Legge Pinto (ma la L. n. 241/1990)

Marina Spiotta
2020-01-01

Abstract

La Consulta, valorizzando le peculiarità della l.c.a., dichiara infondata la q.l.c. della (interpretazione della) Legge Pinto per contrasto con gli artt. 3, 24 e 117 Cost. e individua una tutela alternativa nella Legge sul procedimento amministrativo. La pronuncia si pone in contrasto con il revirement della Corte europea dei diritti dell’uomo e quindi solleva delicati interrogativi anche alla luce della nuova disciplina dettata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
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