Il tribunale ambrosiano, nell’affrontare il controverso tema della possibilità o meno per i soci di esercitare il diritto di recesso laddove sia presente nell’atto costitutivo una clausola di mero gradimento, condivide, con una serie di argomentazioni, la tesi della prevalenza dell’interpretazione letterale dell’art. 2469, comma 2, c.c., ritenendo che il diritto di exit sorga in capo ai soci di s.r.l. al solo ricorrere della medesima clausola.

La clausola di mero gradimento e il diritto di recesso nelle s.r.l.: una questione dibattuta

FREGONARA E.
2020-01-01

Abstract

Il tribunale ambrosiano, nell’affrontare il controverso tema della possibilità o meno per i soci di esercitare il diritto di recesso laddove sia presente nell’atto costitutivo una clausola di mero gradimento, condivide, con una serie di argomentazioni, la tesi della prevalenza dell’interpretazione letterale dell’art. 2469, comma 2, c.c., ritenendo che il diritto di exit sorga in capo ai soci di s.r.l. al solo ricorrere della medesima clausola.
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