il commento analizza la recente sentenza 20 dicembre 2017, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne c. Aldi Sud Dienstleistungs-GmbH & Co. OHG, in cui la Corte di giustizia dell'Unione europea, interpretando l'articolo 103 paragrafo 2 lett. b) del regolamento OCM Unica n. 1308/13 sulla protezione delle denominazioni geografiche dei vini, ha chiarito che la loro inclusione nell'etichettatura di un prodotto alimentare elaborato o composto come "ingredienti caratterizzanti" non può essere considerato, di per sé, un modo di procedere indebito, contro cui le DOP sono protette in ogni circostanza, ma può rientrare nell'ambito delle pratiche commerciali corrette laddove l'ingrediente effettivamente impiegato conferisca al prodotto alimentare elaborato o composto una caratteristica essenziale. In forza di ciò la nota formula alcune considerazioni circa la compatibilità della disciplina nazionale in materia (cfr. d.lgs. 297/04, art. 1) per segnalarne la potenziale conflittualità con le conclusioni della Corte o, quantomeno, la mancanza di proporzionalità fra la disposizione e gli obiettivi perseguiti, in danno delle stesse DOP – IGP che si vorrebbero tutelare.

La Corte di giustizia chiarisce i criteri per l'uso legittimo di una DOP – IGP come ingrediente caratterizzante nell'etichettatura degli alimenti trasformati o composti.

RUBINO, V.
2018-01-01

Abstract

il commento analizza la recente sentenza 20 dicembre 2017, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne c. Aldi Sud Dienstleistungs-GmbH & Co. OHG, in cui la Corte di giustizia dell'Unione europea, interpretando l'articolo 103 paragrafo 2 lett. b) del regolamento OCM Unica n. 1308/13 sulla protezione delle denominazioni geografiche dei vini, ha chiarito che la loro inclusione nell'etichettatura di un prodotto alimentare elaborato o composto come "ingredienti caratterizzanti" non può essere considerato, di per sé, un modo di procedere indebito, contro cui le DOP sono protette in ogni circostanza, ma può rientrare nell'ambito delle pratiche commerciali corrette laddove l'ingrediente effettivamente impiegato conferisca al prodotto alimentare elaborato o composto una caratteristica essenziale. In forza di ciò la nota formula alcune considerazioni circa la compatibilità della disciplina nazionale in materia (cfr. d.lgs. 297/04, art. 1) per segnalarne la potenziale conflittualità con le conclusioni della Corte o, quantomeno, la mancanza di proporzionalità fra la disposizione e gli obiettivi perseguiti, in danno delle stesse DOP – IGP che si vorrebbero tutelare.
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