Il settore della circolazione stradale presenta notevoli punti di interesse e attualità per mettere a confronto le varie soluzioni dottrinarie che hanno cercato, in vario modo, di marcare la linea di confine tra il dolo eventuale e la colpa con previsione dell'evento. Sovente non curanti del dato legislativo che, pur nei limiti piuttosto angusti del normativismo, dà una prima definizione di delitto doloso e di delitto colposo, gli Autori hanno, di volta in volta, fatto leva sull'elemento volitivo e sull'elemento rappresentativo, quasi che queste due componenti dell'elemento soggettivo potessero essere prese in considerazione in modo isolato. La giurisprudenza, dal canto suo, soprattutto negli ultimi tempi, ha mostrato di seguire percorsi diversi, considerando elementi del tutto svincolati dall'atteggiamento psicologico dell'agente e da sicuri canoni oggettivi di riferimento, per valorizzare certe caratteristiche attinenti alla personalità del reo, non attinenti alla reale presa di posizione nei confronti della norma penale. L'autore riconduce la questione sul terreno della volontà e della rappresentazione dell'evento, quest'ultima sovente sminuita dalla “rappresentazione del rischio” che, in materia di dolo eventuale, ha finito col diventare una formula stereotipa di accertamento positivo di tale atteggiamento psichico, risolventesi, in definitiva, in una forma di dolus in re ipsa. Essendo la rappresentazione del rischio comune tanto al dolo quanto alla colpa cosciente, è necessario che l'evento (inteso in termini di offesa) sia anch'esso oggetto di previsione, di una previsione che condiziona la volizione dell'agente verso una situazione finale disvoluta dall'ordinamento. Diversamente inteso, infatti, il dolo eventuale finisce col diventare una “terza forma” d'imputazione dell'evento, oggetto di recenti proposte di codificazione o di reinterpretazione sul modello del delitto preterintenzionale. Riportato lo studio nell'ambito naturale del delitto doloso, è da notare la natura fortemente processuale del dolo eventuale, a cagione della rappresentazione in termini problematici dell'offesa, la quale si affianca spesso alla produzione di un evento direttamente preso di mira dall'agente, ragion per cui le regole d'esperienza sono sovente soggette a trasformarsi in criteri normativi di imputazione, di carattere ipotetico, incompatibili però con un atteggiamento fondato su percorsi psichici effettivi.

Considerazioni su dolo eventuale e colpa cosciente in materia di circolazione stradale

ruggiero
2009-01-01

Abstract

Il settore della circolazione stradale presenta notevoli punti di interesse e attualità per mettere a confronto le varie soluzioni dottrinarie che hanno cercato, in vario modo, di marcare la linea di confine tra il dolo eventuale e la colpa con previsione dell'evento. Sovente non curanti del dato legislativo che, pur nei limiti piuttosto angusti del normativismo, dà una prima definizione di delitto doloso e di delitto colposo, gli Autori hanno, di volta in volta, fatto leva sull'elemento volitivo e sull'elemento rappresentativo, quasi che queste due componenti dell'elemento soggettivo potessero essere prese in considerazione in modo isolato. La giurisprudenza, dal canto suo, soprattutto negli ultimi tempi, ha mostrato di seguire percorsi diversi, considerando elementi del tutto svincolati dall'atteggiamento psicologico dell'agente e da sicuri canoni oggettivi di riferimento, per valorizzare certe caratteristiche attinenti alla personalità del reo, non attinenti alla reale presa di posizione nei confronti della norma penale. L'autore riconduce la questione sul terreno della volontà e della rappresentazione dell'evento, quest'ultima sovente sminuita dalla “rappresentazione del rischio” che, in materia di dolo eventuale, ha finito col diventare una formula stereotipa di accertamento positivo di tale atteggiamento psichico, risolventesi, in definitiva, in una forma di dolus in re ipsa. Essendo la rappresentazione del rischio comune tanto al dolo quanto alla colpa cosciente, è necessario che l'evento (inteso in termini di offesa) sia anch'esso oggetto di previsione, di una previsione che condiziona la volizione dell'agente verso una situazione finale disvoluta dall'ordinamento. Diversamente inteso, infatti, il dolo eventuale finisce col diventare una “terza forma” d'imputazione dell'evento, oggetto di recenti proposte di codificazione o di reinterpretazione sul modello del delitto preterintenzionale. Riportato lo studio nell'ambito naturale del delitto doloso, è da notare la natura fortemente processuale del dolo eventuale, a cagione della rappresentazione in termini problematici dell'offesa, la quale si affianca spesso alla produzione di un evento direttamente preso di mira dall'agente, ragion per cui le regole d'esperienza sono sovente soggette a trasformarsi in criteri normativi di imputazione, di carattere ipotetico, incompatibili però con un atteggiamento fondato su percorsi psichici effettivi.
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